Nomina di un professionista f. f. di OCC e procedimento per la dichiarazione di fallimento ex art. 15 l. f.. Il ruolo dell’OCC nell’istruttoria prefallimentare.

Relazione tenuta dal Dott. Alessandro Torcini al Convegno “Dialoghi sul sovraindebitamento” tenutosi a Montecatini Terme nei giorni 19-20/06/2015, organizzato da O.C.I. e Scuola Superiore della Magistratura – PARTE II


Dalla normativa sul sovraindebitamento emerge il principio della “non coesistenza” delle procedure concorsuali “da sovraindebitamento” con le altre procedure concorsuali.

Art. 6 comma 1
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e’ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.

Articolo 7 comma 2
La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

Articolo 12 comma 5 . ACCORDO
La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.

Senza entrare nella questione dell’ammissibilità o meno dell’intervento volontario ex art. 105 c.p.c. nel procedimento ex art. 15 per la dichiarazione di fallimento, si tratta di valutare invece l’obbligo e/o l’opportunità della convocazione dell’OCC nell’istruttoria prefallimentare. Dobbiamo però fare un passo indietro e cercare di chiarire che cos’è l’OCC ed in che rapporti è rispetto al sovraindebitato.

E’ una problematica complessa e discussa: a mio parere l’OCC non è un “rappresentante” del debitore e non si sostituisce a questi. Escluderei quindi un obbligo di convocazione in quanto l’OCC, come tale, non rientra, neanche indirettamente, tra i soggetti da convocare ex art. 15 L.F. (debitore e creditori istanti).

Vi anche la problematica che il Tribunale fallimentare potrebbe non conoscere che vi è stata la nomina dell’OCC:
– perché nominato da altro giudice – ad esempio volontaria giurisdizione,
– oppure perché l’OCC non è di nomina da parte del Tribunale.
A meno che, naturalmente, non sia il fallendo che informa di ciò il Tribunale.

Esclusa l’obbligatorietà, rimane da valutare l’opportunità della convocazione.

La possibilità che questo sia possibile nel procedimento art. 15 L.F. è legata alla qualificazione del tipo di procedimento. Se cognizione piena, con facoltà quindi di poteri istruttori, la convocazione dell’OCC è quindi possibile. L’OCC è un soggetto che ha già effettuato la verifica sulla fallibilità del sovraindebitato. Anzi, é una delle prime verifiche che l’OCC pone in essere una volta designato. Quindi potrebbe essere molto utile ascoltare le considerazioni che hanno portato l’OCC a ritenere non fallibile il soggetto invece fallendo.

Questo nella fase ante deposito della domanda. Ma quanto detto vale ancor più quando l’accordo/piano è stato omologato o la liquidazione del patrimonio è stata dichiarata aperta. Qui le problematiche potrebbero essere ancora maggiori. Difatti l’articolo 12 comma 5 recita che “La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo”. Non vi è analoga norma nel Piano del consumatore. E neppure nella Liquidazione del patrimonio.

Sembrerebbe quindi che un successivo fallimento, nel silenzio della norma, non abbia effetti né sul Piano del consumatore omologato né sulla Liquidazione dichiarata aperta.

Ricordiamoci che la proposta di accordo/piano e la domanda di liquidazione non sono ammissibili (art. 7 comma 2 lettera a) richiamato anche dalla liquidazione del patrimonio), quando il sovraindebitato “è soggetto” ad una procedura concorsuale. La norma parla di “soggetto”; quindi con procedura già in essere.

E se viene presentata istanza di fallimento successiva all’omologa del Piano del consumatore o all’apertura della Liquidazione del patrimonio?

Sembrerebbe che non vi sia automaticità perché l’art. 12 comma 5 è dettato solo per l’accordo. Perché non è prevista analoga disposizione per il Piano e per la liquidazione? Ma che cosa succede allora?

Un principio si può trarre: non vi può essere coesistenza tra Piano del Consumatore (o Liquidazione del patrimonio) e fallimento in quanto non vi può essere coesistenza tra due procedure concorsuali.

Potrebbe soccorrere, nell’interpretazione, l’art 6 che è la norma generale e che preclude l’accesso al sovraindebitamento “..alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo..”.
Quindi, quando una procedura è già in corso, è ancor più opportuno sentire l’ OCC.


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