Efficacia del decreto ingiuntivo nel Concordato Preventivo

Il presente articolo ha l’obiettivo di approfondire la problematica relativa alla determinazione del credito nella procedura di Concordato Preventivo, in presenza di creditore che ha ottenuto decreto ingiuntivo.

Differenza tra Fallimento e Concordato Preventivo

Con un precedente articolo (Fallimento e decreto ingiuntivo: la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.) avevo affrontato la medesima tematica in ambito fallimentare, con particolare riferimento all’opponibilità del decreto ingiuntivo al Curatore ed alla indispensabilità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

E’ bene precisare subito che la situazione in ambito concordatario è completamente diversa, per una serie di motivi così succintamente riassumibili:

  • nel Fallimento esiste una ben precisa procedura di accertamento del passivo che si conclude con un decreto di esecutorietà dello “stato passivo” con valenza endo-fallimentare;
  • nel Concordato Preventivo non è previsto niente di tutto questo, sebbene ci si imbatta più volte in un “elenco dei creditori” (domanda di concordato e relativa attestazione, verifica ex art. 172 l.f. da parte del Commissario Giudiziale, ecc.);
  • nel Concordato, a differenza del Fallimento, il debitore non viene spossessato dei propri beni, ma ne mantiene l’amministrazione e, inoltre, conserva la legittimazione processuale relativa al passivo. Qualora insorga un contrasto con un creditore sull’ammontare o sulla collocazione del credito, sarà il giudice ordinario a dirimere la questione;
  • con la dichiarazione di Fallimento qualsiasi azione volta all’accertamento di un credito è improcedibile a causa della vis actractiva del tribunale fallimentare;
  • nel Concordato ciò non accade, l’art. 168 l.f. dispone solo che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
  • l’azione monitoria ha natura cognitiva per cui il creditore può farvi ricorso anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato. Inoltre, il debitore concordatario, mantenendo la legittimazione processuale, conserva la possibilità di opporsi in giudizio;
  • è evidente, quindi, come tutta la problematica relativa all’opponibilità al Curatore del decreto ingiuntivo affrontata nell’articolo precedentemente citato non ha luogo nel concordato, in quanto il decreto ingiuntivo non necessita in alcun modo della formula magica (ovvero la dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c.).

Quali le conseguenze?

Qui il discorso si fa più difficile, perché mentre le conclusioni illustrate nel precedente paragrafo sono suffragate da giurisprudenza e dottrina consolidate, la determinazione del credito da inserire nel passivo concordatario in presenza di decreto ingiuntivo è spesso conseguenza di convinzioni personali, tanto che è possibile notare che anche nel più noto forum fallimentare le risposte fornite hanno subito nel tempo modifiche anche rilevanti.

Abbiamo visto in precedenza, quali sono i principi cardine:

  • il creditore può in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato, intraprendere l’attività giudiziale per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo;
  • allo stesso modo il debitore concordatario (se del caso) può opporvisi, evidenziando che il debito era stato riconosciuto e regolarmente inserito nell’elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato; oppure può opporsi se ritiene di contestare i crediti richiesti ed ingiunti nel decreto.

E quindi, come quantificare il credito? oppure le spese ingiunte? E gli interessi, in misura legale o moratoria, come disposto dal Giudice?

Per completezza ipotizziamo di trovarsi nella posizione del liquidatore o del commissario (a seconda del tipo di concordato) dopo l’omologazione, quando è chiamato dal decreto di omologa a predisporre l’elenco dei creditori.

Ipotesi 1): decreto ingiuntivo definitivo ed inopponibile prima della pubblicazione della domanda di concordato

A nostro avviso la situazione più chiara, il decreto (anche senza il 647 c.p.c.) è definitivo ed opponibile alla procedura per cui dovranno considerarsi nel passivo concordatario il capitale ingiunto, le spese e gli interessi (eventualmente moratori) come liquidati dal giudice.

Ipotesi 2): attività giudiziale iniziata prima del concordato, ma decreto ingiuntivo non definitivo alla data di pubblicazione della domanda di concordato

In questo caso non c’è un provvedimento giudiziale definitivo, tuttavia occorre riconoscere che il creditore ha legittimamente iniziato un’azione monitoria per far valere i propri diritti e che solo successivamente è intervenuto il ricorso al concordato preventivo. Come prima indicato, il ricorso alla procedura concorsuale non interrompe il processo, ma il debitore ha diritto di opporsi (questo anche quando il credito viene regolarmente riconosciuto nella domanda di concordato). Pertanto, si dovrà tenere conto dell’esito del giudizio sia per il capitale che per le spese.

Discorso diverso per gli interessi. A mio avviso, poiché il decreto non è definitivo, subentra il disposto dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge D.Lgs. 231/2002 per cui gli interessi moratori non si applicano per i debiti oggetto di procedure concorsuali. Inoltre, le norme sul fallimento, richiamate nel concordato escludono categoricamente gli interessi moratori durante la procedura. Ne consegue che gli interessi, se dovuti,  andranno eventualmente determinati nella misura legale/convenzionale.

Ipotesi 3): attività giudiziale iniziata dopo la data di pubblicazione della domanda di concordato

L’analisi è diversa a seconda che il creditore proceda per un credito già inserito o meno nell’elenco dei creditori.

Se il credito è riconosciuto dal debitore, il ricorso al decreto ingiuntivo è un’attività del tutto inutile per cui le spese ingiunte non andrebbero riconosciute. Infatti, che senso ha ricorrere ad un giudice per fare ingiungere ad un debitore il pagamento, quando quel debitore è sottoposto ad una procedura concorsuale per cui si trova sotto la tutela del Tribunale ed è impossibilitato a pagare se non con le regole di legge?

Per gli interessi vale il discorso precedente: alla procedura non può essere ingiunto di corrispondere interessi moratori. In questo caso sarebbe opportuno che il debitore concordatario si opponesse al decreto ingiuntivo per vedere condannare il creditore alle spese (e, secondo me, anche alla temerarietà della causa).

Se il credito non è riconosciuto o è riconosciuto solo in parte, l’azione diventa una vera e propria causa di accertamento del credito, per cui l’esito del giudizio (sia in caso di opposizione o meno) avrà decisamente impatto sul passivo concordatario sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese. Con riferimento agli interessi, a mio avviso, continua ad applicarsi il disposto del D.Lgs. 231/2002, per cui non si applicano interessi moratori.

In quest’ultimo caso, non si può sottacere che in caso di condanna alle spese, sorge la questione spesso dibattuta sulla natura prededucibile delle stesse. Il discorso è complesso e questo non è il luogo per approfondirlo, comunque l’attuale posizione della Cassazione sembra scongiurare la prededucibilità (per il momento).

Vista la materia, accetto volentieri osservazioni, suggerimenti o contestazioni.

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34 risposte

  1. Antonio Palladino ha detto:

    Ho letto con interesse l’articolo vorrei però proporre alla sua attenzione un caso particolare. Una cooperativa edilizia è stata posta in liquidazione coatta. Il commissario liquidatore ha preso in consegna immobili non assegnati e parte di essi li ha venduti. Per quelli non venduti ha pagato le quote condominiali richieste dal condominio formatosi dopo il decreto di liquidazione. Ad un certo momento ha smesso di pagare gli oneri condominiali. In questo caso è possibile attivare un’azione monitoria contro il commissario liquidatore? Spero di essere stato chiaro la tringrazio per l’eventuale risposta

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      Il quesito esula dalla problematica dell’articolo in questione ed inquadra la problematica della procedibilità nei confronti della procedura di L.C.A..
      A tal proposito si segnala che l’art. 201 richiama l’art. 51 della legge fallimentare che dispone che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento“.
      Pertanto, si ritiene che la strada dell’azione monitoria non sia percorribile o quanto meno si rivela inefficace.

  2. Federica ha detto:

    Spettabilissimo Forum Procedure,
    anche il quesito che Vi sottopongo esula dal tema dell’articolo e chiedo venia ed, in ogni caso, ringrazio.
    La società Alfa deposita ricorso per concordato preventivo ma la società Beta. creditrice, non riceve alcuna comunicazione dagli organi della procedura. E’ possibile un accesso agli atti per apprendere se Beta è stata inserita nell’elenco dei creditori?

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      Lo chieda al Commissario Giudiziale, è più semplcie.

      • Federica ha detto:

        Ancora una precisaazione, il divieto di esercizio di azioni esecutive o cautelari si riferisce anche ai crediti di natura prededucibile? grazie

        • Dott. Massimo Cambi ha detto:

          L’art. 168 l.f. è perentorio e non ammette deroghe: i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il divieto è generico ed investe tutti i creditori anteriori.
          Diversa la questione per le obbligazioni assunte direttamente dagli organi della procedura, ovvero i debiti sorti successivamente. In tal caso, poiché i creditori posteriori devono essere pagati integralmente nel corso della procedura, gli stessi possono agire esecutivamente dopo la presentazione della domanda e anche dopo la omologazione del concordato preventivo. Tuttavia c’è chi ritiene comunque operante il divieto allo scopo di salvaguardare il patrimonio del debitore.

  3. Stefano ha detto:

    Spettabilissimo Forum Procedure,
    premetto che non sono un esperto echiedo informazione se possibile.
    Sono in una situazione dove mi sono state assegnate le somme per il mio decreto ingiuntivo a seguito di pignoramento presso terzi, derivante da crediti di lavoro (buste paghe e tfr), ed è stata emesse l’ordinanza del giudice per il pagamento a me delle dovute somme.
    Al momento, l’ente terzo pignorato (ente pubblico) sta lavorando per liquidarmi, ma ha tempi un po lunghi.
    Se nel tempo compreso tra l’ordinanza emessa dal giudice e l’effettiva liquidazione (ricevere il bonifico nel mio c.c.) la società debitrice fa richiesta di concordato, cosa succede alle somme a me assegnate?
    Viene bloccato tutto o continua il procedimento ed io sarò liquidato?

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      Nel pignoramento presso terzi, il provvedimento di assegnazione del credito è l’atto con cui si conclude il procedimento. In tal modo si ha il trasferimento del credito dall’esecutato al creditore pignorante. In sostanza, l’assegnazione comporta il trasferimento del credito oggetto di espropriazione a favore del creditore procedente.
      Pertanto, il verificarsi di una procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento) non è in grado di incidere su quanto è stato concluso. Per cui anche se il pagamento avviene dopo, può legittimamante acquisire le somme dall’ente terzo senza che gli organi della procedura possano eccepire alcunché.

  4. Marialena ha detto:

    Buongiorno,
    con la mia società X abbiamo fatto ingiunzione alla società Y ed ottenuto dal giudice FISSAZIONE UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO alla data 10/06.
    La società Y subito dopo deposita la proposta di concordato, ovviamente precedente alla data 10/06.
    L’udienza si terrà lo stesso? I beni pignorati verranno dati alla società X oppure la decisione del Giudice viene annullata e anche il debito della società X partecipa al concordato?
    perdonatemi se non uso termini legali ma non materia mia.

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      L’art. 168 prevede che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore“. Pertanto, non potrà essere proseguita alcuna azione esecutiva ed il credito della società X parteciperà al concorso.

  5. Barbara ha detto:

    Domanda. Se pende una causa dove la società X ha fatto decreto ingiuntivo che viene opposto dalla società Alfa.
    Nella prima udienza viene concessa la provvisoria esecuzione. E assegnati termini.
    Sempre la società X fa precetto, nel mentre, arriva ad Alfa la lettera di concordato preventivo. L’opposizione a precetto come va affrontata?

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      La normativa relativa al concordato preventivo non richiama l’art 43 della legge fallimentare, per cui la procedura di concordato non comporta l’interruzione dei processi. Ne consegue che se uno dei “litiganti” va in concordato non si hanno le conseguenze interruttive del fallimento ed i termini decorrono regolarmente.

  6. Commercialista ha detto:

    Buonasera,
    In un concordato preventivo liquidatorio del 2013 e omologato a fine 2014 sono maturati compensi in capo al commercialista per la tenuta contabilità bilanci e invio dichiarativi per il periodo 2015/2017 (periodi successivi all’omologa). Nella proposta e poi nell’omologa venivano riconosciute in prededuzione le spese di procedura, in esse si imputavano anche le spese di sopravvivenza tra cui la tenuta contabilità per una somma presunta di euro 10mila.
    Il liquidatore e il commissario ritengono che le spese per la contabilità e gli adempimenti fiscali devono essere coperte dalla società e non dalla procedura, non riconoscendo la natura predotta, adducendo che il contratto è stato sottoscritto dall’amministratore ( unico rappresentante legale della società). Il consulente vedendo il rimpallo tra società e procedura è costretto a procedere con d.i dopo aver rinunciato all’incarico, il d.i non viene opposto e così il creditore procede al pignoramento presso terzi, il terzo è il liquidatore della società, ad essere pignorate sono le somme incassate dalla locazione di un’immobile e incamerata dal liquidatore sul conto della procedura.
    Premesso che i beni in capo al liquidatore sono vincolati alla destinazione .. tale vincolo permane anche sui crediti sorti successivamente? gli introiti incamerati dal liquidatore, in seguito a una locazione di un bene che secondo la proposta doveva essere destinata alla sola vendita possono essere considerati frutti della liquidazione nonostante l’assenza di previsione nell’omologa a locare, considerando che il concordato è uno spossesamento attenuato?

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Gent.le D.ssa,
      Le esprimo la mia opinione su tale complessa situazione.
      A mio avviso liquidatore e commissario hanno preso un abbaglio. La tenuta della contabilità e gli adempimenti della società in concordato dovrebbero sicuramente essere a carico della società stessa, ma se nel piano (approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale) è previsto che tali oneri siano qualificati come oneri prededucibili a carico della massa, a mio avviso restano a carico della massa.
      Non capisco perché il liquidatore non abbia opposto il d.i. per far valere le proprie ragioni (per quanto non le condivida).
      In ogni caso, con il d.i. divenuto definitivo ritengo che il creditore possa aggredire l’attivo concordatario (ivi compresi i canoni di locazione) in quanto il debito è posteriore al concordato, è una spesa di procedura prevista nel piano e non esiste alcuna previsione di legge che impedisca al creditore di agire. L’attivo concordatario non ha alcun vincolo di destinazione tale da impedire in assoluto la pignorabilità. Se così fosse si arriverebbe all’assurdo che i crediti sorti dopo il concordato non sarebbero assistiti da alcuna tutela giuridica.

  7. Giovanni ha detto:

    Buonasera Dott. Cambi,

    ho letto con attenzione l’articolo. È molto chiaro. Domanda: io mio trovo nell’ipotesi n.1). Del mio d.i. è stato pagato solo il capitale. Nella comunicazione dei crediti ho indicato il residuo da pagare del d.i. per spese legali ed interessi. La procedura concordataria, in sede di predisposizione della massa debitoria e successiva omologa non ha tenuto conto di dette somme. Quali strumenti ho ora per recuperare le predette? Posso agire esecutivamente sulla scorta di quel d.i. definitivo? Grazie

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Se il Suo decreto ingiuntivo è definitivo ed inopponibile prima della pubblicazione della domanda di concordato (ovvero il caso n.1) precisato nell’articolo, il problema attiene il c.d. elenco dei creditori del concordato preventivo, che non è uno stato passivo come quello del fallimento (impugnabile direttamente con l’opposizione). Nel concordato, se sussistono divergenze tra creditore e liquidatore sull’importo o collocazione di un credito, la questione è di competenza del giudice ordinario.
      Non credo sia possibile attivare esecutivamente il decreto perchè il concordato è obbligatorio per tutti i creditori.

  8. Martino ha detto:

    Salve Dottore,
    una società nel 2017 aveva ottenuto una prima omologa su un concordato con continuità aziendale nel quale avevo depositato la precisazione del credito per attività professionali legali e contenziosi.
    Nelle more del piano, a causa di un parere negativo espresso da un Istituto di Credito, la società ha ritenuto di depositare una seconda proposta di concordato con continuità che è stata omologata. Anche su tale concordato ho ricevuto nuova richiesta di precisazione del credito che non ho ancora assolto.
    Nel frattempo ho continuato a seguire diverse cause per la società a fronte delle quali ho maturato compensi ulteriori. La maggior parte di tali cause avevano avuto origine in data antecedente ai concordati ma sono ancora in corso.
    Considerato che la società omette qualsiasi versamento degli onorari e delle spese, è ragionevole avviare una procedura monitoria complessiva su tutte le pratiche ed incarichi (considerato che ho tutti gli incarichi firmati dall’amministratore) così da poter – eventualmente – agire anche per il deposito di una istanza di fallimento nel caso di reiterata volontà ad evitare i pagamenti dovuti?

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      I limiti posti dalla legge sono quelli del 168 l.f., che riguardano i creditori anteriori per le azioni esecutive e/o cautelari nel periodo dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese all’omologazione del concordato.
      Le azioni di accertamento o di condanna per conseguire l’accertamento del proprio credito insoddisfatto e la condanna del debitore sono invece sempre esperibili. A maggior ragione per i crediti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato che hanno natura prededucibile.
      Ritengo che il problema resti comunque quello della eventuale successiva azione esecutiva, perché nonostante il 168 limiti temporalmente il divieto fino all’omologazione del concordato, le pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto inattacabili i beni ceduti ai creditori fino all’avvenuta esecuzione del concordato.
      Per quanto riguarda i crediti sorti dopo la domanda di concordato, la legge non pone alcun limite all’esperimento di azioni esecutive, addirittura nel nuovo Codice della crisi è prevista un’apposita norma che chiarisce che i crediti prededucibili vadano pagati alle “normali” scadenze. Per evitare costi ed azioni, potrebbe provare ad investire del problema il Commissario Giudiziale che ha una funzione di sorveglianza, o addirittura il tribunale stesso ai sensi del 185 l.f..

  9. Eli ha detto:

    Gentile Dottore, cercavo notizie in rete e mi sono imbattuta in questo interessante articolo.
    Vista la possibilità, mi permetto di chiedere un parere: la società mia cliente è locatrice di un immobile per i cui canoni insoluti ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo alla data a). In data b) la società debitrice ricorre al tribunale per essere ammessa al concordato preventivo. in data c) il tribunale dichiara aperta la procedura e solo in data d) – quindi dopo l’apertura della procedura – ottengo effettivamente il decreto che notifico alla debitrice.
    La debitrice mi risponde informandomi della procedura in corso.
    Ora mi è sorto il dubbio: se è vero che i crediti della mia cliente (canoni locativi) erano antecedenti alla procedura concorsuale e quindi dovrebbero rientrare nel concordato, è altrettanto vero che ad oggi l’unico titolo (tra l’altro oramai esecutivo perchè non opposto) è il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale in data successiva alla procedura quindi sarebbe azionabile esecutivamente…le spese legali riconosciute in decreto per esempio sono sorte certamente in epoca successiva, quindi potrei procedere con l’esecuzione.
    Ho paura di essermi persa nei meandri della legge fallimentare…

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Le ricordo che ai sensi dell’art. 168 l.f. “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i
      creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore
      “. Per i crediti sorti successivamente, il problema esiste comunque, perché l’attivo concordatario riceve una sorta di “vincolo di indisponibilità” con la procedura. Su quest’ultima questione mi risulta che ci siano comunque opinioni difformi.
      Magari cerchi di farsi riconoscere la prededuzione sulle spese legali.

  10. Paola ha detto:

    Salve, vorrei sottoporle il seguente caso:
    La società Alfa in concordato in bianco chiede al Tribunale di emettere una serie di decreti ingiuntivi nei confronti di presunti debitori.
    Iniziano dei procedimenti di cognizione per opposizione a decreto ingiuntivo.
    Nelle more dei giudizi, la società Alfa viene dichiarata fallita per inesistenza dei crediti invocati.
    L’avvocato che ha difeso la società fallita chiede in prededuzione il pagamento delle spese legali per tutti questi procedimenti. Il curatore fallimentare nella stesura del piano di riparto delle spese ha ammesso tali crediti come prededucibili.
    Vorrei sapere se è effettivamente così.
    Grazie

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Se ho capito bene il legale ha svolto attività autorizzata dal tribunale, e quindi per conto della procedura; pertanto dovrebbe essere corretta l’ammissione con titolo prededucibile.

  11. Bise ha detto:

    Buonasera, Le sottoporrei una questione. Ho decreto ingiuntivo provv. es. , notificato al debitore, mai opposto, per il quale non si era chiesta la dichiaraz. ex art 647 cpc ma si era intervenuti in procedura esecutiva imm. pendente. Successivamente il debitore ha proposto domanda di concordato in bianco e non vuol riconoscere il titolo esecutivo perché mancante della dich. ex 647 anteriore al deposito della domanda di concordato. Come posso procedere ? La ringrazio della cortese attenzione

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Come illustrato nell’articolo (vds. ipotesi 1), a mio avviso nel concordato non vigono le regole del fallimento in merito alla portata dell’art. 647 cpc. Quest’ultima disposizione impedisce al giudice fallimentare di accertare la definitività del titolo che è demandata al giudice che ha emesso il D.I.. Nel concordato non è prevista una specifica procedura di accertamento del passivo, per cui potrà far valere il credito risultante dal titolo.

      • Bise ha detto:

        Gent.mo Dott. Cambi,
        mi domando nel caso in cui neppure il Commissario in sede di rettifica ritenga di ammettere il titolo, quali strumenti potrei avere a disposizione ? Grazie molte

        • Dott. Massimo Cambi ha detto:

          L’elenco dei creditori o “Stato passivo” nel concordato preventivo possono essere contestati solamente tramite una causa civile, nel senso che se gli organi della procedura concordataria non riconoscono il Suo credito deve ricorrere al Tribunale, in quanto non c’è una procedura di accertamento del passivo come nel fallimento.

  12. A.Cavazzuti ha detto:

    Salve stimato Dott. Cambi,
    la questione che Vi sottopongo è la seguente:
    per società mia cliente ottengo un decreto ingiuntivo (NON esecutivo) emesso il 06.11.2020 e notificato alla società ingiunta via pec ex L53/1994 il 09.11.2020. Il termine di pagamento di 40 gg scadrebbe il 19.12.2020, se non fosse altro che società ingiunta, di tutta risposta, deposita il 17.12.2020 domanda di conc. prev. in bianco.
    Il decreto non è stato ulteriormente opposto in altra maniera e la somma capitale verrà riconosciuta, ma per quello che riguarda interessi e spese legali, esse potranno essere ammesse al passivo concordatario anche se alla data del 17.12.2020 ancora il decr. non era munito di formula esecutiva ex art 647 cpc ?
    Dopo di ciò mi sono astenuto dal richiederla, ma adesso che devo presentare la precisazione del credito all’attestatore mi domando se tale “formula magica” sia necessaria o quanto meno utile, oppure sia inopportuna in quanto andrebbe ad ulteriormente appesantire, con le spese di registrazione del decr., la società mia cliente, di per sè solida, ma comunque già in perdita per la posizione in questione di più di 60k €.
    Grazie mille della preziosissima opinione e del Suo tempo che vorrà dedicarmi;
    Con i miei più distinti saluti.

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      In breve. Il 647 cpc è necessario solamente per il fallimento (per cui se reputa che tale ipotesi possa manifestarsi, La consiglio di premunirsene).
      La Sua vicenda ricade nell’ipotesi che nell’articolo ho descritto come “ipotesi 2): attività giudiziale iniziata prima del concordato, ma decreto ingiuntivo non definitivo alla data di pubblicazione della domanda di concordato”, a cui la reinvio.
      Il debitore non si è opposto, per cui non vedo come non debba riconoscere le spese liquidate nel giudizio. Per gli interessi, ci provi, ma la vedo più difficile.

  13. raffaella ha detto:

    BUNGIORNOA TUTTI E COMPLIMENTI PER IL FRRUM
    Ho questo problema
    Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Snc ( e non anche dei singoli soci)
    Non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva prima dell’apertura del concordato preventivo in continuità aziendale
    Il credito diventa privilegiato ?

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      L’esecutività del decreto ingiuntivo non influisce sul riconoscimento del privilegio del credito sottostante il titolo, ma sulla opponibilità o meno alla procedura del decreto ingiuntivo stesso.
      Un decreto ingiuntivo eventualmente può portare ad un pignormaneto (e possibile riconoscimento privilegio ex art. 2755 c.c.) oppure all’iscrizione di ipoteca giudiziale (e suo eventuale consolidamento con conseguente riconoscimento di privilegio ipotecario). In ogni caso il privilegio non dipende dall’esecutività.

  14. Gianluca Russo ha detto:

    Egr. Dott. Cambi buongiorno, avrei questo problema. In un concordato preventivo, la proposta prevedeva, tra l’altro, l’accollo da parte della società proponente delle esposizioni verso dipendenti, erario ed inps degli ex-gestori dei supermercati appartenenti alla società in concordato (trattasi di impegno solidale assunto dalla suddetta società in sede di conciliazione per le somme dovute dagli ex-gestori ai propri dipendenti, all’erario, ed agli enti previdenziali per le quali sussiste l’onere della solidarietà ex art. 2112 c.c.).
    I commissari liquidatori chiedevano ai singoli dipendenti ex-gestori di produrre prova, a mezzo estratto ruolo esattoriale, del loro credito, specificando i debiti solidali facenti capo alla società in concordato. Inviati gli estratti di ruolo i commissari (a loro dire) ritenevano la documentazione carente di prova e che le somme richieste erano superiori a quelle riconosciute dalla società. Il Commissario giudiziale esprimeva parere favorevole al pagamento delle somme dovute e riconosciute nei limiti del credito indicato nell’allegato alla proposta di concordato. Il Giudice Delegato, visto il parere favorevole del Commissario, autorizzava il pagamento nei limiti indicati da quest’ultimo (con il pagamento in oggetto si doveva aderire alla rottamazione del 2018, cosa che non è stata fatta perchè il pagamento non è mai avvenuto). A modifica dell’elenco dei creditori depositato in sede propositiva, i Liquidatori escludevano il nominativo dall’elenco degli ex-gestori dei creditori del concordato. Sulla base di quale ragione/titolo si può intraprendere una azione giudiziaria contro la società in concordato? Grazie

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Senza entrare nel merito, nel Concordato Preventivo non esiste uno “Stato Passivo” (con relativo procedimento di formazione) come nel fallimento. La strada da intraprendere è quella di impugnare l’elenco dei creditori o, in questo caso, l’elenco modificato di fronte al Giudice Ordinario con un normale atto di citazione.

  15. Mariastefania ha detto:

    Buongiorno,
    Ho letto con interesse il suo articolo e vorrei sottoporle un quesito.La società Alfa ha proposto nel 2019 domanda di concordato preventivo (continuativo)e nel 2021 vi è stata l’ omologa. La società Alfa è proprietaria di un immobile nel Condominio Beta.Il Condominio beta è creditore di una somma complessiva di 3.500 euro, di cui 1500 sono inseriti nell’ elenco dei debiti del concordato . Gli altri so
    Importi sono maturati successivamente all’ omologa e continueranno a maturare. L’ immobile è inserito tra i beni del debitore da vendere per sanare i debiti della società. Cosa consiglia di fare per il recupero delle differenze che ogni bimestre peraltro maturano? Grazie

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Dal quesito presumo che il concordato in continuità sia in parte anche liquidatorio, ovvero sia prevista la cessione di alcuni beni per soddisfare i creditori. In ogni caso, i debiti che maturano successivamente all’omologa sono debiti prededucibili che il “liquidatore” (presumo ne sia stato nominato uno) deve soddisfare prima dei creditori concorsuali. Pertanto, al più tardi dopo la vendita del bene, nel momento in cui saranno distribuite le somme ricavate da detta vendita avrete diritto di essere pagati per l’intero.
      Per quanto occorrer possa Vi consiglio di inviare periodicamente PEC al commissario giudiziale, al liquidatore (se nominato) ed alla società in continuità per comunicare l’importo maturato del credito.

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