Composizione della crisi da sovraindebitamento – Istanza di nomina OCC.

Nel 2012 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un’ulteriore procedura concorsuale ovvero la composizione della crisi da sovraindebitamento. L’art. 6 comma 1 L. n. 3/2012, infatti, stabilisce che “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e’ consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.”

La L. n. 3/2012 prevede tre forme di composizione della crisi: l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

L’accordo del debitore è una procedura concorsuale deliberativa che ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali è previsto l’integrale pagamento, salvo rinuncia in tutto o in parte al diritto della prelazione.

Il piano del consumatore ha ad oggetto il risanamento dei debiti, però, a differenza dell’accordo del debitore, non ha carattere negoziale. Infatti si ha esclusivamente l’omologazione da parte del giudice, senza ricorrere al consenso dei creditori. Per garantire l’interesse di quest’ultimi il Legislatore ha previsto che al piano del consumatore sia allegata anche una relazione particolareggiata dell’OCC avente ad oggetto:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l’indicazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
  • la probabile convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Si precisa che il consumatore, così come definito dall’art. 6 comma 2 lett. b) L. n3/2012, può presentare sia un accordo del debitore, che un piano del consumatore (art. 7 comma 1 bis L. n. 3/2012).

La liquidazione del patrimonio, invece, ha per oggetto la liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti, ad eccezione dei beni aventi carattere personale. Tale procedura viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive e secondo un procedimento di liquidazione analogo a quello fallimentare. Anche in questo caso, come per il piano del consumatore, si prescinde da un accordo con i creditori e si ha esclusivamente l’omologazione da parte del giudice.

Queste tre procedure hanno carattere “volontario”, in quanto prendono l’avvio da un’apposita istanza del debitore che si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché nell’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 6 comma 2 lett. a).

Il deposito di tale istanza comporta il pagamento del contributo unificato pari ad € 85,00 e della marca da bollo pari ad € 8,00 (nota di deposito con codice n. 417999 – altre pratiche relative a procedure fallimentari). L’istanza deve essere presentata personalmente dal debitore; l’assistenza di un professionista è necessaria sia per verificare nella fase preliminare che il debitore abbia i requisiti per accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento sia per assistere il debitore nella predisposizione della proposta da sottoporre all’OCC.

Per il Tribunale di Firenze tale istanza deve essere presentata alla Volontaria Giurisdizione.

***

Fac simile istanza di nomina di OCC

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

Volontaria giurisdizione

Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3

OGGETTO : istanza per la nomina del professionista ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento).

***

Il sottoscritto ___________ nato a ______ il ___ residente a ______ Codice fiscale,

premesso

  • di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 3/2012;
  • che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge;
  • che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi;come previsto dall’art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012,

chiede

la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Firenze il _____________.

Con osservanza,

IL SOVRAINDEBITATO

 

 

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8 risposte

  1. Antonella ha detto:

    Avete un ricorso tipo con cui presentare il piano del consumatore?

  2. Antonella ha detto:

    Il debitore/consumatore può presentare il piano del consumatore avvalendosi dell’assistenza di un avvocato?

  3. Silvio ha detto:

    É possibile secondo voi presentare una domanda di liquidazione del patrimonio anche se non ho materialmente beni da liquidare? La legge non è chiara sul punto…
    Grazie

    • Dott.ssa Olimpia Chiarugi ha detto:

      In merito la sezione II della Legge n. 3/2012 non prevede niente, ma nemmeno lo impedisce.

  4. Teresa ha detto:

    Se assistito da un difensore,nella fase di presentazione istanza nomina occ,secondo voi serve allegare procura e carta d’identità?

    • Avv. Lisa Vasconi ha detto:

      E’ necessaria la procura con i propri recapiti , l’indicazione del proprio codice fiscale e l’indirizzo pec per la ricezione delle comunicazioni. La copia della carta di identità da allegare riguarda soltanto il soggetto istante, ossia il Suo rappresentato.

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