La TASI nel Fallimento

La TASI, il nuovo tributo per i servizi indivisibili è dovuto da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili a qualunque uso adibiti.
Non è prevista alcuna esclusione per gli immobili dei fallimenti e non c’è alcun richiamo alla norma prevista per l’IMU (e già prevista per l’ICI) che prevede il pagamento dell’imposta solamente dopo la vendita dell’immobile.
Ne discende che, anche il Curatore di una procedura al cui attivo sono compresi beni immobili, è soggetto al versamento del tributo.
Ma nel caso in cui l’attivo fallimentare sia costituito esclusivamente da beni immobili, e fino alla vendita di questi il Curatore non disponga di fondi liquidi, come dovrà comportarsi? Effettuare i versamenti TASI alle regolari scadenze, come sembra indicare la legge oppure attendere il trasferimento degli immobili e versare il tributo per l’intero periodo fallimentare?
La legge niente prevede. Sono disciplinati alcuni casi particolari ma non il caso di cui parliamo.
Nell’attesa, forse vana, che arrivi un chiarimento ufficiale, non ci resta che applicare per analogia la norma relativa al versamento IMU nel fallimento, e cioè entro tre mesi dall’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile e per tutto il periodo fallimentare.
Con la speranza che il legislatore intervenga quanto prima.

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6 risposte

  1. Dott. Massimo Cambi ha detto:

    Credo che il problema non sia semplice.
    Infatti, finché l’immobile non è venduto non ci sono incassi nella massa attiva relativa a detto immobile (salvo la rara ipotesi di immobile locato), quindi non ci sono somme disponibili da utilizzare per pagare le imposte relative a detto bene. Non è un caso che per l’ICI/IMU sia stata introdotta una norma che consente il pagamento per l’intero periodo di possesso solamente dopo l’incasso della vendita.
    Però la legge niente prevede, per cui al momento del pagamento “posticipato” c’è il rischio di vedersi richiedere le sanzioni da parte dell’ente impositore. Un intervento legislativo in merito sarebbe quanto mai gradito.
    Inoltre, c’è da chiedersi se la TASI sia dovuta per gli immobili caduti nel fallimento.
    Non dimentichiamoci infatti che per la TARSU/TIA/TARI/(o come diavolo si chiama) la giurisprudenza ha più volte sancito la non debenza da parte del fallimento, collegandola al fatto che l’immobile è destinato alla liquidazione e quindi non può essere soggetto ad un tributo/tariffa relativi ad un servizio (la raccolta rifiuti) connesso all’utilizzo dell’immobile stesso. Nessun dubbio invece che l’ICI/IMU sia dovuta in quanto si tratta di una patrimoniale.
    Ma la TASI che nella IUC (imposta unica municipale) sta in mezzo tra IMU e TARI?

  2. Dott.ssa Grazia Maltinti ha detto:

    In un articolo del 2 ottobre 2014 pubblicato da “Il Sole 24 ore” a firma del Dott. Pasquale Mirto, si aggiunge ulteriore caos alla già intricata vicenda TASI.
    L’illustre pubblicista ritiene che il curatore, come qualsiasi altro contribuente, è obbligato al versamento della Tasi sugli immobili acquisiti all’attivo fallimentare, alle ordinarie scadenze di pagamento. Ritiene pertanto che non possa applicarsi per analogia la disciplina IMU che permette il versamento in un’unica soluzione entro i tre mesi successivi al decreto di trasferimento dell’immobile.
    La scrivente non è assolutamente d’accordo con quanto pubblicato dalla suddetta testata giornalistica, poiché raramente prima della vendita dell’immobile, la procedura fallimentare dispone di somme utilizzabili per il pagamento delle imposte relative al fabbricato. Ci sembra quindi improponibile utilizzare ai fini Tasi le somme attinenti ad altre masse attive (beni mobili, altri immobili, recupero crediti ecc.).
    E’ vero che la disciplina TASI nulla dice in proposito ma non possiamo dimenticare che il Codice Civile e la legge fallimentare, sin dal 1942, stabiliscono l’ordine delle preferenze e dei privilegi per la ripartizione delle masse attive fallimentari. Pagare la TASI senza rispettare il Codice Civile sarebbe equiparabile a riconoscere al nuovo tributo un grado di prededuzione che invece non ha.
    Per finire, pare errata anche la terminologia utilizzata nell’articolo a proposito della soggettività passiva del tributo che sarà certamente la procedura fallimentare e non il Curatore.

    • GIANFILIPPO CAPRIOTTI ha detto:

      Ritengo completamente iniquo il pagamento della TASI all’interno di una procedura fallimentare in totale spregio dell’ordine dei privilegi introducendo una prededuzione allo stato non evidente

  3. Dott. Giorgio Trasmondi ha detto:

    Brava Dott.ssa Maltini!
    Hai colto nel segno.
    GT

  4. Paolo dal monico ha detto:

    A me pare che, essendo la legge fallimentare una legge speciale, ogni deroga debba essere espressamente prevista o portata da altra legge speciale successiva.
    Il versamento dell’Imu, diversamente da quanto avviene per l’imposta di proprietà’ dei veicoli o di quella sul possesso di apparecchi radiotelevisivi, viene versata dal curatore in quanto vi è’ una previsione di legge che deroga al principio della cristallizzazione delle posizioni passive alla data del fallimento, né si tratta di una fattispecie di prededuzione arte.111 e succ.
    Per questa ragione, a mio avviso, la taxi del periodo pot fallimento non è dovuta.
    Più complesso mi sembra il problema della tasi nel caso di esercizio provvisorio, dove, a me pare, essendovi un nesso causale tra l’attività della procedura (il suo vantaggio) e la produzione di rifiuti, ancorché la tari non sia corrispettivo di un servizio, dovrebbe a mettersi la sua prededucibilita.

  5. Giuseppe Pisapia ha detto:

    Appare particolarmente logico rinviare il pagamento dei tributi al momento successivo all’aggiudica dell’immobile, a prescindere dalla non disponibilità di liquidità della procedura, in considerazione del fatto che il tributo è correlato al bene e, giammai può alterarsi la par condicio creditorum, utilizzando risorse di provenienza diverse.
    Non essendo attratto come credito in pre-deduzione, lo stesso rientra nell’ordine dei privilegi di cui all’art.2780 “….sul prezzo dell’immobile”. Purtroppo, le leggi tributarie, come al solito, non solo non sono chiare, ma sono carenti nel chiarire tutte le problematiche collegate.

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