Cosa cambia nel sovraindebitamento con il nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”

Un primo sguardo

vedi aggiornamento al presente link

Per dirla in breve: non è un semplice riordino ma una vera e propria rivoluzione. La normativa del nuovo codice è del tutto innovativa e, in generale, molto più favorevole per il debitore.

Innanzitutto viene – senza alcun rimpianto – abrogata la legge 3/2012.

La normativa sul sovraindebitamento viene inserita nel “Codice della crisi e dell’insolvenza” ed in particolare:

  • tra gli STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI  – capo III del Titolo IV (articoli da 69 a 88) (Istituti della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore e del “Concordato minore”, tutti su istanza del debitore);
  • come particolare tipo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – capo IX del TITOLO V (articoli da 273 a 281) (Istituto della “Liquidazione controllata del sovraindebitato” su istanza del debitore ma anche, a particolari condizioni, del creditore o del PM se imprese);
  • nel capo X del TITOLO V alla sezione I (articoli da 282 a 285) ove si parla dell’Esdebitazione (per tutti i soggetti ivi compresi quelli che ricadono nel sovraindebitamento);
  • nel capo X del TITOLO V alla sezione II (articoli da 286 a 287) ove si parla in particolare dell’esdebitazione del sovraindebitato (e si introduce un nuovo istituto ovvero l’esdebitazione del “Debitore incapiente”.

Vediamo nel dettaglio:

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il ”Piano del consumatore” cambia nome e si chiama “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

Di grande rilievo è la scomparsa della valutazione del giudice sulla meritevolezza che di fatto grandemente ne ostacola l’accesso in costanza della L. 3/2012. Nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, per ottenere l’accesso (e poi l’omologa), è sufficiente solo l’assenza di colpa grave, frode o malafede.

Per quanto riguarda il giudizio di convenienza economica, scompare quello dell’OCC nella relazione particolareggiata e rimane quello, eventuale, da parte del giudice (però solo nel caso di contestazioni).

Ma anche qui una grande novità: se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi. Questa nuova valutazione sarà fatta a cura dell’OCC nella propria relazione.

Quindi, per riassumere, si tratta di modifiche enormemente favorevoli per i debitori-consumatori.

Concordato minore

Per quanto riguarda l’”Accordo del debitore”, anche qui una vera rivoluzione.

L’istituto scompare e viene introdotto, dall’articolo 79 e seguenti, il “Concordato minore” che ha caratteristiche completamente diverse rispetto all’accordo.

Innanzitutto è precluso ai consumatori che quindi hanno a disposizione solo lo strumento della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” (e la liquidazione controllata).

Il “Concordato minore”, come quello “maggiore”, è previsto solo nell’ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.

Riguarda quindi professionisti e le imprese “minori” di tutti i tipi.

A questo proposito, é bene ricordare che il “Codice della crisi e dell’insolvenza” prevede un concetto d’impresa omnicomprensivo, che non si limita solo all’imprenditore commerciale. Ciò significa, ed anche questa è una grande novità, che anche le imprese agricole possono essere soggette alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) e che quindi nel sovraindebitamento entrano solo le imprese agricole minori. In altre parole, il sovraindebitamento perde “l’esclusiva” sulle imprese agricole.

In generale quindi si può concludere che gli OCC ed i gestori si occuperanno solo di situazioni minori (salvo rare ipotesi di professionisti o consumatori particolarmente benestanti).

Migliorata anche la votazione: ora sono sufficienti il 50% dei crediti (prima il 60%) e permane il favorevolissimo meccanismo del silenzio-assenso.

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Una vera e propria rivoluzione anche nella “Liquidazione del patrimonio” che ora diventa “Liquidazione controllata del sovraindebitato” nell’ambito della Liquidazione giudiziale. Quindi, ancor più di prima, una sorta di “fallimento minore”.

La grande novità è che ora la domanda, se pendono procedure esecutive, può essere presentata anche da un creditore o, se impresa, dal P.M.

Altra novità è che l’accesso non è precluso da eventuali atti in frode.

Scompare la relazione particolareggiata dell’OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale  finanziaria del debitore.

Esdebitazione

Altra rivoluzione per l’Esdebitazione che ora interviene comunque entro tre anni ed anche se la procedura non è chiusa.

L’articolo 287 poi introduce una vera e propria novità: l’esdebitazione di diritto del “Debitore incapiente”.

Con questo nuovo istituto, si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave). Dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi.

Quindi una platea enorme: si pensi ai fidejussori già escussi e tutti coloro che hanno debiti verso il fisco ma nessun  bene per farvi fronte.

Riepilogo

Quindi ricapitolando e per incominciare a familiarizzare con i nuovi istituti:

1) Il “piano del consumatore” è sostituito dalla “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

2) L’”accordo del debitore” è sostituito dal “Concordato minore”.

3 la “Liquidazione del patrimonio” è sostituita dalla “Liquidazione controllata del sovraindebitato

4) viene introdotto il nuovo istituto della “Esdebitazione di diritto del Debitore incapiente”.

A cura di Alessandro Torcini

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2 risposte

  1. Antonio ha detto:

    Quando entra in vigore!

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