Il Curatore e la contabilità del fallito: pochi onori e tanti oneri
I rapporti tra Curatore e contabilità si possono suddividere in due ambiti temporali, in cui la sentenza di fallimento svolge il ruolo di spartiacque:
- Periodo post-fallimento: il Curatore deve tenere la “contabilità” per il periodo fallimentare.
- Periodo ante-fallimento: il Curatore acquisisce la contabilità del fallito (dove con fallito si intende sia la ditta individuale che il fallimento societario). Chi svolge il ruolo di Curatore sa benissimo che talvolta capita di dover “acquisire” e “gestire” enormi quantità di documenti contabili e non, relativi al periodo ante-fallimento. Spesso, ciò comporta problemi logistici non indifferenti e costi considerevoli per il deposito di dette carte.
A dire il vero, questo articolo prende le mosse da vari articoli/forum rinvenuti sul web che, in merito alla questione contabile, dicono tutto ed il contrario di tutto. Vediamo di fare chiarezza.
1) Gli obblighi contabili durante la procedura fallimentare
Partiamo da un principio generale: il Curatore non è imprenditore né il legale rappresentante della fallita società e pertanto sottostà solo agli specifici obblighi espressamente previsti a suo carico dalla legge (fallimentare e tributaria).
Il Curatore non è soggetto alle disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2214 e ss. cod.civ.. Non deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, né le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni delle imprese.
La legge fallimentare dispone all’art. 38 che “Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”. Si tratta quindi del c.d. “libro cassa” o “libro giornale”, da non confondere minimamente con quello disciplinato dal codice civile. Il Curatore potrà scegliere le modalità con cui tenerlo, ovvero un semplice registro finanziario che registra le operazioni finanziarie attive e passive (utile nella stragrande maggioranza dei casi), oppure strutturarlo maggiormente, anche in una partita doppia in caso di complessità della procedura (ad es. grossa mole di operazioni, pluralità di masse attive, ecc.).
Mi è capitato di leggere sul web che il Curatore sarebbe tenuto a continuare la scritturazione del libro giornale e ad utilizzare libri e registri contabili del fallito. Mi piacerebbe anche sapere da dove sono emerse tali conclusioni. Ripeto, il Curatore non è imprenditore e non è il legale rappresentante della società fallita; il Curatore è un terzo che deve osservare solamente gli obblighi che la legge gli impone, ovvero solamente il disposto dell’art. 38 l.f..
A parte questo adempimento, non risultano altri adempimenti a cui il Curatore debba essere sottoposto, salvo quanto previsto dalla normativa tributaria.
A quest’ultimo riguardo, ci sono varie e specifiche disposizioni fiscali inerenti la procedura fallimentare, per le quali si rimanda ad altri articoli ben aggiornati.
2) La “gestione” della contabilità ante-fallimento
Cerchiamo di suddividere le varie problematiche:
- Disposizioni della legge fallimentare e del CCII
- L’inventario
- L’obbligo di conservazione
- Restituzione e distruzione
- Il Curatore è obbligato ad acquisire TUTTE le scritture contabili?
- Chi paga?
La legge fallimentare ed il CCII
In primo luogo, l’art. 16 dispone che il Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ordini al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se non già effettuato ai sensi dell’art. 14 nel caso del c.d. fallimento in proprio).
L’art. 86 disciplina, poi, gli obblighi di consegna a carico del fallito, il quale deve consegnare al Curatore il denaro, i titoli e le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Infine, l’art. 88 regola il tutto dalla parte del Curatore, che prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l’inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
E’ opportuno ricordare che il curatore non prende in consegna i beni nell’interesse del fallito, né quale legale rappresentante del fallito (o della fallita società). Il Curatore è un terzo, che acquisisce le scritture ed i documenti contabili quale pubblico ufficiale per l’espletamento delle funzioni e dei doveri che la legge gli attribuisce, principalmente nell’interesse della massa dei creditori.
Sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza, c’è poco da aggiungere, salvo indicare che le precedenti disposizioni vengono riprodotte negli artt. 53, 199 e 202.
In definitiva, la legge dispone che il fallito consegni scritture contabili e documenti al Curatore, il quale li prende in consegna.
A questo proposito ritengo opportuna una breve digressione sul tema dell’inventario.
L’inventario
L’art. 87 l.f. prevede che il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, (…) con l’assistenza del cancelliere.
Nel CCII detto articolo è riportato in maniera pressoché identica nell’art. 200, con l’ulteriore previsione che al verbale d’inventario debba essere allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati.
L’inventario risulta disciplinato nel IV libro del c.p.c., nei procedimenti relativi all’apertura delle successioni. Preme evidenziare che l’art. 775 c.p.c. (Processo verbale d’inventario) al primo comma disciplina il contenuto del verbale e precisamente dispone che “Il processo verbale d’inventario contiene:
- la descrizione degli immobili,…;
- la descrizione e la stima dei mobili,…;
- …il danaro contante;
- l’indicazione delle altre attività e passività;
- la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Tuttavia, prassi vuole che il Curatore non inserisca nel verbale d’inventario l’elenco della documentazione contabile ricevuta dal fallito o comunque rinvenuta, sebbene a rigor di legge il c.p.c. lo prescriva.
L’obbligo di conservazione
L’obbligo di acquisizione in capo al Curatore porta necessariamente con sé l’obbligo di conservazione dei documenti appresi.
Le legge fallimentare (ed il CCII) niente dispone in merito, pertanto, gli stessi restano disciplinati da altre norme.
Il punto di riferimento resta comunque l’art. 2220 c.c. che prevede che “le scritture devono essere conservate per dieci anni dall’ultima registrazione“. Per lo stesso periodo devono essere conservati anche gli altri documenti. Il termine decennale corrisponde a quello ordinario per l’esercizio dei diritti previsto dall’art. 2946 c.c..
L’art. 8, comma 5, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), prevede che “L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.”.
Inoltre, occorre ricordare che l’intervento del fallimento non comporta alcuna interruzione al decorso del termine decennale.
Tuttavia, sussistono delle circostanze di ultrattività, ovvero il termine può essere esteso ad un periodo più lungo:
- per motivi fiscali: le scritture contabili devono essere conservate anche oltre i termini di legge fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta (art. 22 DPR 600/72 – tuttavia, Cass. 9834/16 ha precisato che è necessario che l’accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora definito). Al momento però i termini di accertamento fiscale sono ampiamente inferiori (vds. art. 43 DPR 600/72);
- per giudizi in corso, con ordine di esibizione: “nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte, nei cui confronti tale istanza è rivolta, è tenuta a conservare la documentazione oggetto di richiesta fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla istanza stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, medio tempore, la scadenza del termine decennale di durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall’art. 2220 cod. civ.“ (Cass. 20792/2004, conforme a Cass., n. 11225/2000; Cass., n. 2086/97; Cass., n. 9797/94; Cass., n. 9839/94);
- per giudizi attivi in corso: qualora sia pendente un giudizio in cui la Curatela voglia far valere un diritto basato su documenti datati, corre l’obbligo di conservazione, in quanto l’onere della prova ricade su chi vuol far valere il diritto per cui, come osserva la S.C., “non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692).
- presenza di giudizi penali pendenti, per i quali la documentazione contabile può essere rilevante.
Restituzione e/o distruzione
Dall’esposizione precedente si può concludere che trascorso un decennio il Curatore può legittimamente procedere alla distruzione delle scritture e dei documenti contabili, salvo la presenza di ipotesi di ultrattività.
Un modo alternativo per ovviare a questo obbligo è quello di restituire tutta la contabilità al fallito alla chiusura del fallimento. Facile a dirsi, ma pressoché impossibile a farsi, perché l’ex fallito (o l’ex-amministratore) non hanno alcun obbligo ed alcun interesse a recarsi dall’ex-Curatore a ritirare tali documenti.
Occorre poi ricordare che, a mente dell’art. 1177 c.c., l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. Pertanto, il problema non si risolve agevolmente con la restituzione.
Il Curatore è obbligato ad acquisire TUTTE le scritture contabili?
Di solito, soprattutto in presenza di una ingente mole di documenti, il fallito (o l’amministratore) non consegnano al Curatore tutta la documentazione contabile in proprio possesso, che risulta invece depositata presso la sede sociale o una unità locale, oppure stoccata in qualche magazzino di proprietà di terzi. Inoltre, la documentazione del lavoro, può trovarsi presso il consulente del lavoro, mentre altra documentazione è in possesso dei legali di cui si è avvalsa la fallita ancora in bonis.
Nella prassi, inoltre, il Curatore richiede al fallito la consegna (di parte) delle scritture contabili e dei documenti relativi agli anni immediatamente antecedenti al fallimento, cercando di caricarsi di meno carta possibile, ma solo di quanto effettivamente utile.
Viene da chiedersi se sussiste l’obbligo per il Curatore di acquisire tutti i documenti della fallita società, ovunque questi si trovino.
E’ evidente che la legge impone al fallito il preciso obbligo di consegnare le scritture obbligatorie al Tribunale (nel fallimento in proprio) o al Curatore, con quest’ultimo che le prende in consegna (art. 88).
Mentre per i beni la legge prevede che il Curatore apponga i sigilli (art. 84) e rediga l’inventario (art. 87), con precise norme per la non inclusione di alcuni beni (art. 87-bis), non sussiste una analoga disposizione per cui il Curatore debba attivarsi per il recupero delle scritture e dei documenti che il fallito (o l’amministratore) non gli ha consegnato. Pertanto, ad una interpretazione letterale della norma, non sussisterebbe alcun obbligo per il Curatore di attivarsi per provvedere al recupero dei documenti non consegnati dal fallito.
Questa interpretazione, che ho più volte cercato di corroborare con valide motivazioni, in realtà sembra davvero poco convincente. Il Tribunale (art. 16) ordina la consegna, il fallito (art. 86) è obbligato a consegnare, il Curatore (art. 88) prende in consegna. Trovo difficile pensare che il Curatore possa legittimamente disinteressarsi della contabilità depositata presso terzi o nei locali dell’impresa, lasciando a terzi estranei il problema della sua gestione.
Ma, chi paga?
Veniamo in ultimo, alla questione più rilevante: chi paga per la conservazione delle scritture contabili e dei documenti del fallito?
Nei casi in cui tale documentazione sia di “mole ingestibile”, occorre necessariamente rivolgersi a soggetti che mettono a disposizione locali per il deposito ed occorrerà sostenere il relativo costo.
Sul web, in alcuni forum, si trovano delle interpretazioni a dir poco fantascientifiche, il cui contenuto è così riassumibile: il Curatore ha l’onere di acquisire la contabilità per cui su di lui ricadono i relativi oneri.
In realtà, come già precisato, il curatore non prende in consegna tali documenti nel proprio interesse o nell’interesse del fallito, bensì quale pubblico ufficiale tenuto all’espletamento di funzioni e doveri che la legge gli attribuisce. Non lo fa per sé, ma svolge un incarico disciplinato dalle legge, a favore della massa dei creditori.
E’ evidente, quindi, che i relativi costi debbano necessariamente essere posti a carico della massa dei creditori e vadano pagati in prededuzione. Nel caso di deposito nei locali di società specializzate (e non) la somma viene solitamente pagata in anticipo per l’intero periodo di giacenza, ivi compresa la distruzione finale dei documenti.
E se la procedura non ha risorse finanziarie come si risolve il problema? Per esperienza personale diretta, posso affermare che la situazione si fa particolarmente difficile. Di fronte ad una massa ingentissima di documenti, in un fallimento con pochissime somme disponibili, ho potuto risolvere la vicenda con estrema difficoltà, solo dopo aver trovato (dopo una lunga ricerca) dei locali “a buon mercato” e sfruttando la possibilità di distruggere la documentazione più vecchia.
Dott. Massimo Cambi
Buongiorno, ero socio di una SRL che è stata dichiarata fallita nel 2009, anno in cui ha cessato le sue attivita, il curatore fallimentare ha richiesto solo la documentazione fiscale dal 2006 al 2009 lasciando a noi soci la restante documentazione dal 2000 fino al 2005. Il fallimento è stato definitivamente chiuso nel 2014, in bonus e senza che nessun creditore ad oggi abbia fatto,richiesta di riapertura dei termini.
La mia domanda è la seguente: tutta la documentazione in ns.possesso(fatture, corrispettivi, libri giornali, inventario, modelli fiscali, F24 attestanti pagamenti vari, etc) è possibile distruggerla per liberare un archivio che abbiamo affittato dove è depositata tutto il materiale cartaceo,? Le spiecifico che la SRL era una piccola impresa. Eventualmente dobbiamo stilare un verbale da consegnare al curatore dell’epoca, tenendo conto che la documentazione consegnata a suo tempo non ci è stata mai restituita? Grazie Stefano
Credo proprio che non ci siano ostacoli allo smaltimento (i termini decennali sono trascorsi, il fallimento è chiuso), salvo non via siano giudizi civili o penali in corso che possano coinvolgere la contabilità.
Buongiorno,
sono socio di una srl dichiarata fallita nel 2019. Dopo due anni il locale dove erano in deposito i beni è stato venduto e i nuovi proprietari hanno chisto di liberarlo.
Chi deve trovare una nuova collocazione?….il curatore o noi?
grazie
Nell’ipotesi più probabile (ovvero che i beni mobili depositati nel locale sono stati inventariati dal Curatore, la vendita prevedeva la consegna del locale libero da persone e da cose) è indubbio che si tratti di un onere del Curatore. Tuttavia, ci potrebbero essere delle variabili che possono far dare una risposta diversa.
ANCHE A ME CAPITA CHE, LA DOCUMENTAZIONE ANTECEDENTE LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO DELLA MIA SRL, DELLA QUALE ERO AMMINISTRATORE E LIQUIDATORE, CHE MI VENGA ORA CHIESTO DI LIBERARE I LOCALI DALLA DETTA DOCUMENTAZIONE, A MIE SPESE E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PER DIECI ANNI. FALLIMENTO ANCORA IN…CORSO E NON CHIUSO!
A CHI SPETTA L’ONERE E RESPONSABILITA’ DELLA..’ LIBERAZIONE LOCALI E CONSERVAZIONE..A ME O AL CURATORE?
GRAZIE PER LA RISPOSTA
L’art. 86 della legge fallimentare stabilisce che
“Devono essere consegnate al curatore:
a)…
b)…
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione…”
Pertanto, la risposta è scontata.