Il concordato, la prededuzione del professionista ed un po’… di confusione: riflessioni sparse su Cass . 26529/19

La recentissima Cassazione, Pres. ed Est. Ferro, ord. 17 Ottobre 2019 n. 26529, offre il destro per ri-ragionare di prededuzione del professionista anche nel CCII.

Partiamo dal principio di diritto enunciato dalla S.C..

Orbene il Giudice di Legittimità’ ha confermato, rispetto ad un c.p. ante novella dl 83/2015 (ma post dl 83/2012), che “in tema di prededuzione in sede fallimentare, l’art. 111, comma 2, I. fall. considera prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico.

Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti da piano o dalla proposta” ( cfr. negli esatti termini Cass.18488/18 ed anche – ma ante riforma dl 83/2012 – Cass.9995/16).

Invero, dalla predetta novella del 2015, tale principio deve comunque fare i conti, oltre che con il – vigente sin dal dl 83/2012 – disposto dell’art. 161/7 l.fall. (v. Cass. 14713/19 + 27 ‘gemelle’ e Cass. 25471 / 19), con i precetti del nuovo art.169bis/2 l.fall. (“In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’arti­colo 161”).

Quindi, assunzione o meno di “tale obbligazione” nel piano e proposta da parte del debitore concordatario (ed ovviamente fermi comunque gli eventuali, probabili effetti ex art.173 l.fall.), il contraente ante in bonis, che prosegue legalmente nel rapporto non sospeso e non sciolto, dovrebbe risultare in ogni caso tutelato dalla prededuzione – sancita da specifica disposizione di legge ( più che “in occasione “ o “in funzione “ ) – rispetto ai crediti inerenti le prestazioni rese durante il c.p..

Ed anche nel CCII sarà tranquillamente così visto l’art.97/11 (“L’indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.”)

…O NO?

Sarebbe troppo bello poter rispondere sì, certo che sì trattandosi di una nuova norma che fa parte di un codice meditato da ogni punto di vista, sia sistematico che grammatico-lessicale.

Invece, purtroppo, (anche) in tema così non è.

Difatti, per voler comunque limitare la prededuzione dei professionisti che assistono il debitore in funzione della procedura concordataria, non solo la si riduce, così, al 75%, ma anche la si subordina all’avvenuta ammissione del c.p. (art.6/1/c CCII).

E quindi subiscono, recte subiamo – quale unica tipologia di contraenti in bonis – la mancata maturazione di crediti in prededuzione anche per le prestazioni legalmente rese post deposito c.p. e prima che il c.p. venga dichiarato inammissibile (o rinunciato)…anche, proprio per la diligenza del Professionista: come nel caso di attestazione negativa esaminato – e apprezzabilmente risolto con il riconoscimento della prededuzione – dalla cit. Cass.25471/19.

Tutto ciò, tra l’altro, in un contesto di tipologia contrattuale in cui il diritto (di credito) al compenso sorge, come regola, alla cessazione , per qualunque causa , del rapporto ( cfr. ex multis Cass. 29471/17 che argomenta dal disposto dell’art.2957/2 c.c. che, nel disciplinare la prescrizione presuntiva delle competenze spettanti agli avvocati ed ai patrocinatori legali, ancora la decorrenza del relativo termine alla decisione della lite o ad altri eventi idonei a determinare l’estinzione del mandato ed, in mancanza, al compimento dell’ultima prestazione).

***

Come in più occasioni ho affermato e scritto, l’occasione della vacatio legislativa dei 18 mesi ( come corroborata dalla successiva LD 20/19) è troppo ‘ghiotta’ per non fare l’impossibile perché Tutti, oltre che approfondire al meglio la Riforma, offrano il proprio contributo per favorire l’emendatio di quanto necessario (per refusi e non anche alla luce della DIR. 19/1023) rispetto ad un CCII, sicuramente per buona parte basato su condivisibili principi, ma alla fine, e purtroppo a partir dalla Legge Delega 155/17, comunque frutto di una scrittura quantomeno veloce – i refusi e le dimenticanze del CCII in materia di c.f. sono emblematici – per le discutibili scelte e tempistiche dettate da una politica troppo spesso interessata più ad apparire che al merito dei contenuti: l’aver ignorato deliberatamente che stava per giungere la predetta DIR., o comunque i relativi emanandi contenuti praticamente già noti da tempo, ne è un plastico esempio.

Insomma, almeno a mio modesto avviso, questo è il ancora tempo di lavorare perché si intervenga legislativamente su ciò che non va, più che (sforzarsi oltre modo in taluni casi di) sol interpretare quel che ancora non si sa cosa alla fine davvero sarà.

Firenze, lì 20 Ottobre 2019

Antonio Pezzano
Creative Partner
P S P

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.