D. M. 24.09.2014 Ministero della Giustizia n. 202 (G. U. 27.01.2015 n. 21) – Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 15 L. n. 3/2012.
L’art. 15 della L. n. 3/2012 prevede che “1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
- Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
- I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l’iscrizione, la formazione dell’elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché’ la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.” […]
Con il decreto 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, consentendo alla normativa di entrare a pieno regime.
In sintesi il regolamento, emanato in base a quanto previsto dal sopra citato articolo 15 della L. n. 3/2012, disciplina:
- l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, costituiti da parte di enti pubblici, dotati di requisiti di indipendenza e professionalità;
- i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi;
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Il suddetto decreto è entrato in vigore il 28.01.2015, ai sensi dall’art. 20 (“il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”).
DM 24.9.2014 Ministero della Giustizia n. 202 (G.U. 27.1.2015 n. 21)
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