Il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale in proprio

IL DEPOSITO DELL’ ISTANZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN PROPRIO DA PARTE DEL DEBITORE CON L’ASSISTENZA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

Alessandro Torcini e Andrea Mantelli

Può il debitore e quindi il legale rappresentante di una società, non impresa minore, in stato di insolvenza depositare personalmente (ergo, senza l’ausilio di un difensore munito di procura) l’ istanza per richiedere la liquidazione giudiziale in proprio?

Dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, rispondere a questa domanda è certamente più facile.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il CC.II. a proposito della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale “in proprio”.

L’art. 37 CC.II. stabilisce che la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza nonché la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sono proposte con ricorso del debitore.

E l’art. 40 comma 2 prevede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura.

Ma lo stesso art. 40, al comma 5, prevede un’eccezione: “Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente”. E se il debitore può stare in giudizio personalmente, può anche proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio senza l’ausilio di un avvocato.

Quindi, con estrema chiarezza, nel CC.II. viene stabilito che il debitore non ha la necessità di farsi assistere da un legale.

Andando avanti, potrebbe far sorgere altri dubbi procedurali l’art. 40, c. 2, secondo periodo, del CC.II. il quale dispone che “…la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’art. 120-bis”.

Ma, a ben vedere, tale previsione fa riferimento esclusivamente agli strumenti compresi nella Sezione VI-bis ovvero “Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società” e quindi non ricomprende anche la liquidazione giudiziale che non è uno strumento di regolazione della crisi e che è trattata nel Titolo V.

E di conseguenza, per il deposito del ricorso non sarà necessario allegare quanto previsto ad esempio dall’art. 120-bis, c.1, secondo periodo, ovvero la decisione presa dagli organi sociali risultante da verbale redatto da un notaio.

Il ruolo del dottore commercialista nella predisposizione dell’istanza

Per quanto riguarda le modalità tecnico/pratiche per la presentazione del ricorso, per il debitore che volesse agire personalmente esisterebbe però un ostacolo al deposito telematico della domanda, in quanto l’accesso al PCT può essere effettuato solo da soggetti iscritti nel registro ministeriale “ReGIndE” (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) che contiene i dati identificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni tra cui i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti dalla legge (e quindi anche i Dottori Commercialisti).

Ed ecco quindi che emerge il fondamentale ruolo del Dottore Commercialista che può assistere il debitore in virtù della propria competenza tecnica e giuridica al fine di predisporre e poi depositare la domanda per l’accesso alla liquidazione giudiziale unitamente a tutta la documentazione allegata come previsto dalla legge (art. 39, CC.II.).

Naturalmente anche la domanda di liquidazione giudiziale in proprio, come tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, è trattata in un unico procedimento (PU – Procedimento Unitario) come stabilito dall’art. 7 CC.II. nell’ambito del quale il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell’insolvenza ed anche la procedura di liquidazione giudiziale.

La fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa della presentazione del ricorso, per procedere con il deposito è necessario preliminarmente effettuare i pagamenti del Contributo Unificato e dell’imposta di bollo (pari a complessivi € 125,00).

Il pagamento del Contributo Unificato, pari ad € 98,00, e dell’imposta di bollo, pari ad € 27,00, avviene direttamente sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST Giustizia) attraverso la funzione “pagamenti online”.

Per effettuare i pagamenti è necessario seguire i seguenti passi:

  • entrare nella sezione “pagamenti online” e selezionare “nuova richiesta di pagamento”;
  • Tipologia “Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria”
  • Distretto à selezionare quello desiderato;
  • Ufficio giudiziario à selezionare l’ufficio desiderato;
  • Contributo unificato à importo € 98,00 e causale (es. “Istanza LG XXX Srl”);
  • Diritti di cancelleria à importo € 27,00 e causale (es. “Istanza LG XXX Srl”).

E’ consigliato pagare cumulativamente i due oneri così da avere un’unica ricevuta telematica.

Successivamente, attraverso l’applicativo “SLpct”, o altri analoghi, il Dottore Commercialista predisporrà e depositerà il ricorso.

Predisposizione del ricorso

Per la preparazione del ricorso è necessario impostare correttamente il registro (procedure concorsuali), il rito (Ricorso per liquidazione giudiziale PU) e l’atto (Fase introduttiva – Ricorso per liquidazione giudiziale CCIPU) che si vuole depositare unitamente alla destinazione dell’ufficio (ad es. Tribunale Ordinario – Firenze).

L’applicativo chiederà, inoltre, di impostare la natura giuridica, la denominazione ed il codice fiscale della parte istante oltre ad altri dati anagrafici della ricorrente.

Tutto ciò servirà per creare il deposito al quale andrà allegato l’atto principale (Istanza per LG in proprio) firmato digitalmente dal legale rappresentante della società e dal Dottore Commercialista che effettua materialmente il deposito, oltre alla ricevuta di versamento telematica del C.U. e dell’imposta di bollo e a tutti gli altri allegati richiesti dalla legge.

Una volta caricati tutti i documenti sulla piattaforma sarà necessario firmare digitalmente l’atto principale, se non lo si è già fatto in precedenza, ed il file “DatiAtto.xml” e creare la busta da inviare precisando a tal fine che la procura alle liti non è necessaria in quanto il ricorso lo deposita direttamente il debitore con l’ausilio del professionista (Dottore Commercialista, materialmente abilitato ad effettuare il deposito con la propria PEC).

Per concludere, l’attività di consulenza al debitore per l’accesso alla liquidazione giudiziale risulta essere una valida opportunità di lavoro che il Dottore Commercialista, considerate le sue competenze tecnico/giuridiche, non deve certo farsi sfuggire magari a vantaggio di altre figure professionali.

Alessandro Torcini

Andrea Mantelli

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