Interruzione e riassunzione del processo nella disciplina dell’art. 43 l.f.
SULLA DISCIPLINA PROCESSUALCIVILISTICA DELLA INTERRUZIONE E DELLA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO E SULLA PARTICOLARE DISCIPLINA DELL’INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO EX ART. 43 C. 3 LEGGE FALLIMENTARE: La necessità per la curatela della conoscenza, non tanto dell’evento interruttivo quanto piuttosto della pendenza del processo.
Di particolare importanza risulta essere la disciplina dell’interruzione del processo, e quella correlativa della sua riassunzione, posto che, ai sensi dell’articolo 305 c.p.c. la mancata riassunzione del processo nel termine di legge, ovvero attualmente mesi tre dalla sua interruzione, ne comporta l’estinzione.
Le conseguenze della estinzione del processo non sono, soprattutto in determinati casi, di poco momento.
Si pensi ad esempio all’opposizione a decreto ingiuntivo che, se non tempestivamente riassunta, comporterà la definitività del decreto stesso. Parimenti potrà accadere per il caso di omessa tempestiva riassunzione del giudizio di appello, che comporterà necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza resa in primo grado.
Ovviamente molto diversa è la questione qualora ci si trovi in ambito fallimentare e si tratti di credito verso la parte fallita per cui, l’accertamento dello stesso, deve necessariamente avvenire, ex art.lo 52 l.f., secondo le norme di cui all’art. 93 e ss l.f.
Orbene l’interruzione e la riassunzione del processo trovano la disciplina nel libro secondo dedicato al processo di cognizione titolo Primo capo VII sezione II del codice di rito.
L’interruzione, in particolare, ha luogo al verificarsi di determinati eventi elencati agli articoli 299, 300 e 301 del codice di procedura civile, ovverosia:
- la morte o la perdita della capacità prima della costituzione,
- la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace,
- la morte o altro impedimento, radiazione o sospensione dall’albo professionale del procuratore.
Nel primo caso, il processo è interrotto (art.299 cpc), a meno che non si costituiscano volontariamente o vengano citate in riassunzione le persone alle quali spetta di proseguirlo.
Nel secondo caso, il processo viene interrotto a seguito della relativa dichiarazione in udienza o notificata alle parti ad opera del difensore, salvo, anche in questo caso, che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione delle persone legittimate a proseguirlo. Se, però, la parte è costituita personalmente (caso più unico che raro), il processo è interrotto al momento dell’evento, (art. 300 c. 3) mentre se l’evento colpisce il contumace, il processo si interrompe dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte o è notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica.
Nel terzo caso, morte o altro impedimento del procuratore (come la sua radiazione o sospensione) (art. 301 cpc) il processo si interrompe dal giorno dell’evento.
Tralasciando le varie modalità di prosecuzione del processo ciò che invece interessa è il termine per la riassunzione del medesimo a seguito di interruzione e soprattutto la decorrenza dello stesso.
Come già scritto, la mancata riassunzione del processo nel termine di tre mesi dall’interruzione comporta la sua estinzione ex articolo 305 c.p.c.
È importante rilevare come nel codice di rito, come sopra visto, sono previsti casi di interruzione del processo per così dire automatici, ovvero senza necessità di una specifica dichiarazione nell’ambito del processo medesimo per cui il processo si interrompe per il solo fatto e dal momento del verificarsi dell’evento interruttivo:
- la morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione ex articolo 299 cpc;
- la morte o perdita della capacità della parte costituita personalmente ex articolo 300 cpc;
- la morte o l’impedimento del procuratore ex articolo 301 cpc;
Per tali particolari casi, in relazione al caso di mancata prosecuzione o riassunzione del processo nel termine ex articolo 305 cpc, nel tempo, è intervenuta la Corte Costituzionale che, in prima battuta, con sentenza numero 139 del 15 dicembre 1967 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del detto articolo nella parte in cui farebbe decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione con la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente articolo 301 c.p.c. (morte impedimento del procuratore). Successivamente con sentenza del 6 luglio 1971 numero 159 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche nella parte in cui la norma dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’articolo 299 e dell’articolo 300 comma terzo dello stesso codice, decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza.
Orbene passando all’esame della legge fallimentare ai sensi dell’art. 43, comma 3 Legge Fallimentare, inserito dall’articolo 41 D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo.
Non è quindi necessaria la dichiarazione in udienza, in quanto l’interruzione si realizza quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento e quindi ai sensi dell’art. 305 c.p.c. il processo interrotto deve essere riassunto nel termine di 3 mesi dalla avvenuta interruzione, altrimenti si estingue.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010, e con successiva sentenza n. 261 del 21 luglio 2010, ha statuito che la questione di legittimità costituzionale relativa all’art 305 cpc è manifestamente infondata, affermando: “Premesso che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo (sentt. n. 139 del 1967, n. 34 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976, n. 109 del 2005, n. 379 del 2007, n. 165 del 2008, n. 276 del 2009, ordd. n. 115 del 2005, n. 268 e n. 341 del 2008)” (Corte Costituzionale sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010) sentenza relativa alla parte diversa dal fallito.
Come stabilito dalla Corte Costituzionale quindi l’art. 305 c.p.c. deve essere pertanto interpretato – anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento – nel senso che, i 3 mesi previsti per la riassunzione, non debbono iniziare a decorrere dall’evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell’evento interruttivo. Quindi il termine inizierà a decorrere dalla data in cui si è avuta la conoscenza dell’intervenuto fallimento.
La giurisprudenza aveva in un primo momento escluso che, a vantaggio della curatela, si potesse applicare il criterio della conoscenza effettiva. E ciò in ragione del fatto che il curatore ha, per forza di cose, conoscenza legale dell’evento interruttivo, ossia del fallimento. Da tale premessa si è fatto discendere che dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento inizi a decorrere il dies a quo del termine di riassunzione (Trib. Mantova, 2 ottobre 2012 e Trib. Roma, 8 marzo 2011, in Giur. it., 2013, 1368).
Però se è vero che il curatore è a conoscenza dell’evento, potrebbe tuttavia ignorare incolpevolmente la pendenza del processo interrotto. Per tale ragione, autorevole dottrina reputava di poter applicare in tal caso l’istituto della rimessione in termini (art. 153 c.p.c.)
Più di recente però la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sembra voler applicare a tutte le parti interessate, quindi anche al curatore, la conoscenza legale come criterio individuatore della decorrenza del termine di riassunzione precisandosi che, per il curatore, si tratterà di conoscenza, non tanto dell’evento interruttivo, quanto piuttosto della pendenza del processo. (Cass., 7 marzo 2013, n. 5650, in Dir. fall., 2014, II, 241; Trib. Padova, 28 ottobre 2013, in Pluris; Trib. Roma, 2 aprile 2014, ; Trib. Taranto, ord. 16 aprile 2015; in dottrina, di recente, Bettazzi, Segnali di uniformità nell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 43 l.fall., in Fallimento, 2014, 1205 ss.).
In particolare la Cassazione civile, Sezione Lavoro, 07 marzo 2013 n.5650 con articolata ed estesa motivazione enuncia il seguente principio di diritto “In riferimento all’effetto interruttivo automatico conseguente all’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, , come novellato a dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l’estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell’evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell’evento medesimo”
Sulla scia di tale giurisprudenza di legittimità, di recente, il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, nella sentenza 14 settembre 2017, n. 903 Giudice Gianluigi Morlini ritiene che è dal formale deposito della sentenza di fallimento nel fascicolo del giudizio che decorre il dies a quo per la riassunzione.
Sicuramente ai sensi del vigente articolo 43, comma 3, L.F., così come riformulato dall’art. 41, D.Lgs. n. 5/2006, “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”. Il Tribunale reputa che ci si trovi però dinanzi una norma speciale, che prevede una deroga rispetto a quella generale dell’articolo 300 c.p.c. relativa agli eventi interruttivi, in quanto, nel caso dell’evento interruttivo rappresentato dal fallimento, ai sensi dell’articolo 43, L.F., l’interruzione è automatica e prescinde dalla dichiarazione della parte. Per individuare quando inizi il dies a quo per riassumere, la giurisprudenza ha stabilito la decorrenza dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.
Dunque, a seguito del fallimento, l’interruzione, sottratta all’ordinario regime ex articolo 300 c.p.c., è automatica e deve essere dichiarata dal Giudice non appena sia venuto a conoscenza dell’evento, ma ciò non significa che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata, in assenza di conoscenza legale dell’evento (Cass. n. 5288/2017). Inoltre ribadisce il Tribuanle, “al fine del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata” (Cass. n. 27165/2016, Cass. n. 6331/2013 e Cass. n. 5650/2013).
Quindi la declaratoria di fallimento, non basta a far decorrere il termine per riassumere il processo, ma occorre che vi sia una “conoscenza legale” come sopra meglio specificata.
Seppure si debba ritenere ormai consolidata una tale giurisprudenza ragioni di prudenza, suggeriscono che le parti, che abbiano in qualsiasi modo conoscenza dell’intervenuto fallimento (si pensi per la parte diversa dal fallito ad esempio alla comunicazione ex art. 92 l.f), debbano procedere quanto prima con la riassunzione del procedimento, laddove interessate, evitando così di prestare il fianco a pesanti eccezioni per quanto, alla luce della ricordata giurisprudenza, verosimilmente infondate.
Avvocato Paola Babboni
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