Modifiche alle agevolazioni fiscali per gli acquisti immobiliari (Art. 16 D.L. 18/2015)

Con un precedente articolo, Agevolazioni fiscali per gli acquisti immobiliari (D.L. 18/2016), abbiamo analizzato le agevolazioni fiscali per gli acquisti immobiliari effettuati nell’ambito di procedure espropriative di natura concorsuale  o individuale.

La legge finanziaria 2017 (L. 11.12.16 n. 232) ha apportato due modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di diritti sugli immobili acquistati nelle procedure esecutive immobiliari o nell’ambito di  vendite fallimentari.

Imprese

Per quanto riguarda le IMPRESE per usufruire delle agevolazioni  è opportuno dichiarare di voler trasferire i diritti reali acquistati nell’ambito delle suddette procedure entro CINQUE ANNI: ossia il termine originariamente previsto di due anni è stato modificato in cinque anni.

E’ poi previsto che il regime agevolato sia per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia per coloro che non esercitano detta attività, quindi anche per i privati, è in vigore fino al 30 GIUGNO 2017. Il  termine è stato dunque prorogato: dal 31.12.2016 al 30.06.2017, data entro cui, come già detto, deve essere emesso il decreto di trasferimento.

MEMENTO: per poter usufruire di dette agevolazioni è necessario rendere le apposite dichiarazioni mediante documenti da esibire all’Agenzia delle Entrate unitamente alla registrazione del provvedimento stesso.

 Quindi LE IMPRESE dovranno comunicare l’impegno a ritrasferire l’immobile (da intendersi a titolo oneroso) entro cinque anni dall’acquisto.  Il mancato trasferimento entro il quinquennio comporta la decadenza dall’agevolazione, e dunque il versamento dell’imposta non versata, degli interessi di mora e  di una sanzione amministrativa del 30% sull’imposta.

Privati

I PRIVATI dovranno comunicare all’Agenzia le dichiarazioni richieste dalla legge per ottenere le agevolazioni prima casa, ossia l’impegno a trasferire la residenza nei 18 mesi, non possidenza di altri immobili nel Comune  né di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, impegno ad alienare nell’anno l’immobile eventualmente posseduto (Si ricorda che l’agevolazione è applicabile solo in caso di acquisto di diritti su immobili abitativi esclusa la categoria A/1,A/8, A/9) Anche in questo caso, la  decadenza comporta il versamento dell’imposta non pagata, degli interessi di mora e  della sanzione amministrativa del 30% sull’imposta. Si applica in sostanza tutta la normativa che disciplina il conseguimento ed il mantenimento dell’agevolazione prima casa.

Si ricorda IL CONTENUTO della agevolazioni di cui trattasi: sia per le imprese sia per i privati consiste nella applicazione delle imposte di  registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, ferme restando l’Imposta di bollo in misura ordinaria 230,00 nonché le tasse ipotecarie.

Avv. Lisa Vasconi

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