Nomina del professionista f.f. di OCC ed incarico non portato a compimento. Obbligo e modalità di comunicazione al giudice che lo ha nominato.

Relazione tenuta dal Dott. Alessandro Torcini al Convegno “Dialoghi sul sovraindebitamento” tenutosi a Montecatini Terme nei giorni 19-20/06/2015, organizzato da O.C.I. e Scuola Superiore della Magistratura – PARTE IV


Nel silenzio della legge, ci si domanda se il professionista f.f. OCC deve riferire gli esiti a chi l’ha nominato e in che forma.

La risposta è affermativa: pur non rinvenendo un obbligo, appare più che opportuno un “feed back” rispetto al giudice nominante. Questo sia per l’accettazione, anch’essa, non prevista, sia per i casi in cui, per qualsiasi motivo, il professionista f.f. OCC non porti a compimento l’incarico ricevuto.

Il problema si pone molto spesso e nella pratica si sono verificati interessanti casi:

  1. Il sovraindebitato non aveva ben compreso la normativa ed al primo approfondimento si dichiara non interessato;
  2. il sovraindebitato semplicemente rinuncia (il sovraindebitato potrebbe aver risolto la propria situazione oppure il sovraindebitato potrebbe decidere di rimanere tale: si tratta di procedure volontarie che in ogni momento possono essere rinunciate);
  3. il sovraindebitato risulta un soggetto fallibile o comunque nessuna proposta appare ammissibile (qui sorgono altri problemi: è l’OCC che decide se è ammissibile o meno? Vi sono state contestazioni del sovraindebitato che non è d’accordo con le conclusioni dell’OCC: che può fare? L’OCC deve fare l’attestazione e anche la relazione seppur negative? Il sovraindebitato richiede la nomina di altro OCC?);
  4. il sovraindebitato semplicemente non si fa più vivo senza una rinuncia espressa;
  5. Il sovraindebitato, ricevuta la attestazione/relazione particolareggiata da parte dell’OCC, non deposita la domanda (con relativa attestazione) in Tribunale.

Quindi é più che opportuno che l’OCC comunichi gli esiti al giudice che lo ha nominato.

Prima di esaminare come comunicarlo, c’è un altro aspetto da valutare: non esiste un termine per presentare la proposta (accordo o piano) o domanda di liquidazione dal momento della nomina dell’OCC. E quindi la domanda é: quanto tempo ha a disposizione l’OCC? Nei casi in cui vi sia un’espressa rinuncia, il problema non si pone.

Nella pratica però si stanno invece verificando altri casi: sovraindebitati “lenti” che tardano a rapportarsi con l’OCC, non consegnano i documenti, non decidono cosa fare, non consegnano la proposta. Quanto tempo l’OCC deve attendere?

Si ritiene che, dopo un termine ragionevole (qualche mese dipende dalla complessità del caso), è opportuna una sorta di “messa in mora” ovvero l’assegnazione al sovraindebitato di un termine per la consegna dei documenti e della proposta.

Come comunicarlo al giudice? In teoria é semplicissimo. Una comunicazione a mezzo PCT. Nella pratica non risulta che il sovraindebitamento sia gestito dal PCT e dalle cancellerie segnalano problemi di gestione perché il ministero non ha predisposto appositi programmi. Quindi la comunicazione avverrà con il tradizionale mezzo cartaceo.

Due considerazioni prima di terminare.

La prima: il Giudice che nomina il professionista f.f. OCC, nella maggior parte dei Tribunali, a quel che mi risulta, è quello della volontaria giurisdizione. Sarebbe opportuno invece che fosse subito il giudice che poi esaminerà il frutto del lavoro dell’OCC e quindi il giudice fallimentare. Questo perché la comunicazione al giudice della volontaria giurisdizione non ha molta utilità perché questo giudice si limita alla sola nomina e non segue gli sviluppi.

Seconda ed ultima considerazione. Il rapporto al Giudice nominante non vale nel caso in cui l’OCC non sia nominato dal Tribunale. Nel qual caso il gestore della Crisi eventualmente dovrà riferire all’OCC nominante e non certo al Giudice ed in questo caso il Tribunale non saprà mai delle vicende preliminari.


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