Concordato liquidatorio: percentuale minima da “assicurare” ai chirografari

Il D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132, ha innovato la disciplina del concordato liquidatorio prevedendo una percentuale minima da assicurare ai creditori chirografari (“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari” art. 160, co. 4, l.f.).

Il Tribunale di Firenze, con decreto del 08.01.2016, ha cercato di inquadrare le novità della disposizione ed in particolare ha cercato di rispondere ai seguenti quesiti:

  1. Cosa si deve intendere con il termine “assicurare” una percentuale minima?
  2. Sono variati i poteri di indagine del Tribunale per accertare tale requisito?

Per quanto concerne il primo quesito, i Giudici fiorentini prospettano una via di mezzo tra chi ritiene che nel termine assicurare si debba ravvisare la necessità di una garanzia, e chi invece ritiene che sia sufficiente una ragionevole previsione: “Dunque, il comma IV dell’art. 160 novellato deve essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei creditori chirografari laddove per “fondatamente” deve intendersi una prospettazione a metà strada fra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione“.

Ma qui si inserisce la seconda problematica, ovvero se a seguito della modifica normativa, i poteri di indagine del Tribunale siano variati, e in caso positivo, in quale misura.

Nel citato decreto, il Tribunale ribadisce ampiamente la portata dell’indirizzo interpretativo della Cassazione:

  • l’intervento del Tribunale è indirizzato al controllo della regolarità formale e sostanziale del procedimento ai fini di consentire ai creditori la possibilità di assumere una decisione responsabile; il controllo del giudice è un controllo di legittimità e mai di merito della proposta e del piano (essendo riservata ai creditori la valutazione della convenienza e della fattibilità economica della proposta);
  • nell’ambito di tale controllo il giudice deve verificare la correttezza del procedimento e la fattibilità giuridica del concordato, che si risolve nella idoneità della proposta elaborata dal debitore a consentire il superamento dello stato di crisi e al riconoscimento ai creditori di una “sia pur minimale consistenza del credito… in tempi di realizzazioni contenuti” (“causa concreta” del concordato);
  • la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una  assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso…“.

Occorre, pertanto, stabilire se l’introduzione della percentuale minima riattribuisca al giudice il potere di sindacare la fattibilità economica del concordato.

I Giudici fiorentini ritengono che non vi siano modifiche, anche perché se “il legislatore avesse voluto modificare i poteri del giudice avrebbe inserito delle previsioni in tal senso“. Per cui, “il Tribunale deve limitarsi a verificare che la proposta contenga l’assicurazione del soddisfacimento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, sulla base di un piano che non possa essere qualificato come manifestamente inidoneo a raggiungere tale obiettivo, in quanto si tratta di una verifica della conformità della proposta al modello normativo.”

Pertanto, la valutazione effettuata deve essere sempre in termini di fattibilità giuridica.

In definitiva, quel che cambia non è il potere di indagine del Tribunale, ma il contenuto richiesto alla proposta. Infatti, l’obbligo di assicurare una percentuale minima ai chirografari comporta che:

  • risulta indispensabile una formulazione della proposta in termini più certi rispetto a quelli meramente previsionali del passato (“assicura”)”;
  • tale circostanza consente al Tribunale un giudizio di merito su due aspetti:
    • che all’assicurazione del debitore rispondano delle concrete prospettive realizzatorie;
    • che, soprattutto, l’attestazione di fattibilità sia ampia, coerente e solida, in cui il professionista asseveratore nell’elaborato di cui all’art 161 comma 3 attesti che la proposta assicuri una determinata percentuale di pagamento.

Dott. Massimo Cambi


Testo decreto ripreso dal sito www.istitutoproform.org

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