Prescrizione presuntiva e giuramento decisorio – Cass. Ord. 19418/2017

Con l’ordinanza 19418 del 03/08/2017 la Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione del giuramento decisorio deferito al Curatore ex art. 2960 c.c., confermando ancora una volta che “è orientamento ormai consolidato di questa Corte che al curatore non possa essere deferito il giuramento decisorio, perché lo stesso – in quanto terzo – non ha la disponibilità del diritto controverso; così come, del resto, al curatore non è dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimentiCass.Ord. 19418/2017.

In due precedenti articoli sul forum era stata affrontata la questione:

Il caso

In sede di ammissione al passivo di un professionista il curatore eccepisce la prescrizione presuntiva del credito di cui all’art. 2956 c.c. (“si prescive in tre anni il diritto: (…) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate“).

Il professionista creditore instaura giudizio di opposizione allo stato passivo e, in tale sede, deferisce al curatore il giuramento decisorio di cui all’art. 2960.

In sede di opposizione, il Tribunale livornese ha ritenuto che il giuramento decisorio deferito al curatore – per fatti dei quali questi abbia «conoscenza in tale sua veste» – non sia de veritate, bensì de notitia; e ha affermato che allora «la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplicemente giuramento in senso favorevole al giurante». Con la conseguenza di confermare l’esclusione per i relativi crediti professionali.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso.

E quindi?

Resta ancora aperta la problematica di quali strumenti abbia a disposizione il professionista creditore che vanta un credito vecchio di oltre tre anni, di fronte all’eccezione di prescrizione presuntiva del credito promossa dal Curatore ex art. 2956 c.c..

Sicuramente, per i professionisti creditori, sarebbe opportuno premunirsi e rinnovare la richiesta di pagamento (anche con semplice raccomandata o PEC) nei confronti dei propri debitori entro il termine dei tre anni.

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