Applicabilità alle procedure concorsuali delle nuove disposizioni del c.p.c. in materia di ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare

A cura di Marco Bettini (Dottore Commercialista in Firenze)

L’art. 155-sexies disp. att. c.p.c., inserito dall’art. 19 del D.L. 132/14, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 10.11.2014, ha disposto che “le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare [art. 492-bis c.p.c.] si applicano anche (…) per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali (…)”.

La nuova disposizione consentirà agli organi delle procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale), di poter accedere – per il tramite dell’ufficiale giudiziario e nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 492-bis c.p.c. – “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali”; l’individuazione delle attività e delle passività nelle procedure concorsuali sarà quindi agevolata, con auspicabili benefici in termini di certezza dei dati e di maggiore celerità nell’acquisizione degli stessi, soprattutto nei casi di procedure (pensiamo in particolar modo ai fallimenti) caratterizzate dalla mancanza, carenza o frammentarietà della documentazione disponibile.

Sul punto si segnala una recente presa di posizione del Tribunale di Caltagirone, (sentenza 13 novembre 2014, in IlFallimentarista.it, 14.11.2014), secondo cui l’autorizzazione alla ricerca telematica può essere disposta dal Tribunale Fallimentare nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento; in tale sede, infatti, il Tribunale ha autorizzato il Curatore, ai sensi dell’art. 155 sexies disp. att. c.p.c., “a procedere, con l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, alle ricerche con modalità telematiche necessarie per la ricostruzione dell’attivo e del passivo della società fallita”.

Il Tribunale ha infatti “ritenuto che le ragioni sottese alla previsione, nell’art.492 bis c.p.c., dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale deve rinvenirsi nell’esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi da parte del creditori e che, pertanto, in caso di fallimento del debitore può ritenersi all’uopo sufficiente l’autorizzazione del Tribunale Fallimentare, così che il curatore può ritenersi legittimato, sin dall’apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell’attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche”.

Appendice normativa
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Sezione II
Del pignoramento

Art. 492-bis
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale é rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
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Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

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2 risposte

  1. Dott. Massimo Cambi ha detto:

    Vorrei segnalare due aspetti.
    In primo luogo, è quanto meno curioso che il Trib. di Calagirone abbia emesso quella autorizzazione il 13 novembre 2014, quando la legge entra in vigore il successivo 10 dicembre. Probabilmente una svista!
    In secondo luogo, il citato art. 19 introduce vari articoli alle disposizioni di attuazione del c.p.c. che completano l’art. 492-bis, tra cui in particolare
    l’art. 155-quinquies, che prevede che “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo’ ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.”
    Non ci resta che attendere la concreta applicazione delle norme, anche in considerazione del fatto che gli ufficiali giudiziari potrebbero non essere in grado di soddisfare ed ottemperare ad un innumerevole numero di richieste.

    • Avv. Ilaria Biagiotti ha detto:

      Nonostante l’entrata in vigore del d.l. 132/14, lo strumento di cui all’art. 492 bis c.p.c. non è operativo in mancanza di apposito decreto, che mi risulterebbe in via di predisposizione.
      Direi che anche l’art. 155 quinquies – accesso banche dati tramite gestori – è solo parzialmente operativo visto che manca il decreto del ministro della Giustizia che deve indicare le “ulteriori banche dati delle pp.aa.” Percui per ora l’autorizzazione all’accesso riguarderebbe solo l’anagrafe tributaria, visto che per il PRA e gli istituti previdenziali esistono già banche dati private che ne consentono l’accesso diretto.

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