Lo stato dell’arte sulla giurisprudenza di legittimità a dicembre 2017 in materia di responsabilità societaria
Si segnala la pubblicazione sul sito www.ilcodicedeiconcordati.it dell’interessante articolo da parte di Elena Pasquini e Antonio Pezzano che riunisce in forma di unico articolo le più importanti recenti tematiche enucleate in materia di responsabilità societaria, aggiornando peraltro il tutto con un breve focus sull’evoluzione della giurisprudenza sulla responsabilità (anche amministrativa/penale ex dlgs 231/2001) della capogruppo e soggetti eventualmente per ciò coinvolgibili.
Tra le numerose sentenze citate si segnala la Cass. 38/2017 che interviene su un tema a cui i Curatori dovrebbero porre particolare attenzione, ovvero quello della quantificazione del “danno generale” nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio: “una correlazione tra le condotte dell’organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall’intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza. Ne discende, in termini generali – nel caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili che dall’omessa tenuta della contabilità (che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e che è, di per sè, almeno potenzialmente produttiva di un pregiudizio) non può derivare la conseguenza che il pregiudizio stesso si identifichi nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare. D’altro canto – è stato ancora precisato – il criterio basato sulla nominata differenza può essere bensì utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni: ma sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, e a condizione che l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo”.
Buona lettura.
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