Tutto sul portale delle vendite pubbliche
Con la tecnica della domanda e risposta affrontiamo sinteticamente e sistematicamente le novità del Portale delle vendite pubbliche, ovvero il P.V.P. in 10 minuti – a cura di Alessandro Torcini.
NEW – Aggiornamento alla data di entrata in vigore
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DOMANDA: da quando é obbligatorio?
RISPOSTA: dal 20 febbraio 2018 (trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche, pubblicate in G.U. n. 16 del 20-1-2018). Si segnala che vi sono delle interpretazioni che anticipano l’entrata in vigore al 19 febbraio.
Il D.M. 5.12.2017, pubblicato in G.U. il 10.01.2018, ha accertato la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche e nella G.U. n. 16 del 20-1-2018 sono stae pubblicate le specifiche tecniche (L’obbligo decorre trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche).
Quindi dovranno essere pubblicate sul portale tutte le vendite i cui avvisi o le cui ordinanze con data 20 febbraio 2018 o successiva (non conta la data dell’asta ma la data dell’avviso o dell’ordinanza).
A partire dal 10.01.2018 decorre anche il termine dei 90 gg spirato il quale le vendite telematiche immobiliari sono obbligatorie e le richieste di visita agli immobili sono formulate solo attraverso il portale ed evase entro 15 gg dalla domanda.
DOMANDA: quali vendite devono essere inserite sul P.V.P. – portale delle vendite pubbliche?
RISPOSTA: quelle per le quali espressamente vi é il richiamo all’art. 490 C.P.. Ci rientrano quindi tutte le vendite nell’ambito della legge fallimentare (fallimenti, concordati, ecc.) e nell’ambito delle esecuzioni (per tutti i tipi di beni, anche di modestissimo importo).
Non sono soggette all’inserzione nel portale delle vendite pubbliche le vendite effettuate nell’ambito del sovraindebitamento né quelle della liquidazione coatta amministrativa.
DOMANDA: qual’è la fonte normativa del P.V.P. – portale delle vendite pubbliche?
RISPOSTA: il portale delle vendite pubbliche è stato istituito dall’art.13, comma 1, lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
Il provvedimento ha modificato il primo comma dell’art. 490 del C.p.c. sostituendo all’obbligo dell’affissione, la pubblicazione sul portale di tutti avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge.
DOMANDA: che cos’è in pratica il Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.)?
RISPOSTA: é un sito web messo a disposizione dal Ministero della Giustizia per la pubblicità delle vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali in genere.
Inoltre si utilizza per la prenotazione delle visite e per la successiva vendita mediante asta telematica.
DOMANDA: qual’è l’indirizzo del sito?
RISPOSTA: https://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/
DOMANDA: con la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche deve anche essere effettuata ulteriore pubblicità?
RISPOSTA: L’art. 490, comma 1, c.p.c. prevede un’unica forma di pubblicità obbligatoria costituita dalla pubblicazione sul P.V.P.
Però lo stesso art. 490, comma 2, c.p.c., dispone per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, vi sia un’ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Pertanto la pubblicità sarà sempre obbligatoria sul P.V.P. e, nei casi sopra visti, anche sui “siti specializzati”.
DOMANDA: come avviene l’inserzione sugli agli altri siti di pubblicità?
RISPOSTA: inserito l’avviso di vendita, il P.V.P. trasmette automaticamente i dati della pubblicazione ai siti internet “locali” indicati per la pubblicità e per la gestione della vendita.
DOMANDA: chi è il soggetto obbligato a pubblicare l’annuncio sul P.V.P.?
RISPOSTA: i cosiddetti soggetti legittimati alla vendita ovvero il referente della procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale, ecc.)
DOMANDA: qual’è il ruolo delle Cancellerie nel P.V.P.?
RISPOSTA: nessuno. E’ tutto a cura del soggetto legittimato alla vendita.
DOMANDA: qual’è il ruolo del Giudice?
RISPOSTA: nessuno. Dovrà solo controllare che la pubblicità sia effettuata.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 631 bis, la mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo.
DOMANDA: come avviene la pubblicazione di un annuncio sul P.V.P.?
RISPOSTA: il referente della procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio apparato fisico di firma digitale e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS).
Tramite un sistema di collegamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID), il portale è in grado di verificare la titolarità del professionista alla gestione degli avvisi di vendita.
Il professionista delegato deve quindi:
– inserire i dati identificativi della procedura e dei suoi organi;
– riportare i dati identificativi del bene in vendita (descrizione, dati catastali, ecc.);
– inserire l’avviso di vendita;
– allegare i documenti rilevanti (ordinanza di vendita, avviso di vendita, perizia, foto etc.);
– pagare il contributo di pubblicazione;
– selezionare il sito della pubblicità locale e il gestore della vendita;
– successivamente inserire l’esito della gara e gli eventuali eventi significativi (ad es. revoca, sospensione etc.).
DOMANDA: vi sono delle istruzioni per la pubblicazione?
RISPOSTA: il manuale operativo rilasciato dal Ministero per la gestione e l’inserimento degli avvisi di vendita si trova all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_Back_Office_Inserimento_Avvisi_di_Vendita.pdf
DOMANDA: il Portale è a pagamento?
RISPOSTA: certo! Non si è persa occasione di far cassa! Per la pubblicazione sul P.V.P. è dovuto un contributo dell’importo di 100 euro a carico del creditore procedente.
Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ogni lotto.
Quando vi è l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito.
Il contributo non è dovuto per la pubblicazione relativa a beni diversi da beni immobili e mobili registrati.
Il contributo è previsto ai sensi dell’art. 18 bis (inserito dall’art. 15, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le istruzioni per il pagamento si trovano all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/pagamento_importo_fisso_PVP.pdf
DOMANDA: è previsto un compenso per il professionista per questo maggior lavoro che effettua?
RISPOSTA: come al solito no! Il professionista lavora (gratis) ed incassa il ministero!
DOMANDA: con il P.V.P, come sono gestite le visite ai beni in vendita?
RISPOSTA: ai sensi dell’art. 560, comma 5, c.p.c., le richieste di visione dei beni devono essere presentate esclusivamente mediante il Portale delle Vendite Pubbliche.
È obbligo del custode consentire l’esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta.
Il custode giudiziario, accedendo all’area a lui riservata all’interno del P.V.P., può consultare le richieste di visita.
DOMANDA: dove si trovano ulteriori istruzioni?
RISPOSTA: le specifiche tecniche di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e tutte le modalità operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche, si trovano sul portale dei servizi telematici (http://pst.giustizia.it) nell’area Documenti, sezione Portale delle Vendite Pubbliche.
DOMANDA: è prevista un’assistenza telefonica o un Help desk?
RISPOSTA: è previsto un servizio di assistenza solo via email. Dai test fatti, le risposte arrivano con molti giorni di ritardo.
DOMANDA: e se qualcosa non funziona, come si può risolvere?
RISPOSTA: all’italiana. Arrangiatevi!
DOMANDA: a partire dal 10 aprile 2018, le vendite saranno solo con modalità telematiche?
RISPOSTA: solo quelle effettuate secondo il C.P.C. (e quindi per esempio, nelle esecuzioni immobiliari). Per tutte le altre vendite competitive (ad esempio nel fallimento quelle davanti al curatore) non vi é l’obbligo e si può continuare secondo le usuali modalità.
DOMANDA: che cos’è e come si svolge una gara telematica?
RISPOSTA: l’art. 569, comma 4, c.p.c., prevede che “… il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”.
L’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) definisce invece le modalità di svolgimento della gara telematica prevedendo tre casi:
* VENDITA SINCRONA TELEMATICA: la gara viene avviata nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso di vendita. Possono parteciparvi i soggetti abilitati dal referente della procedura, previa verifica telematica dei requisiti tecnici e formali delle buste di offerta presentate telematicamente.
* VENDITA SINCRONA MISTA (telematica + tradizionale): si tratta di una variante della modalità sopra esposta che differisce per il fatto che la gara prevede la contemporanea partecipazione di soggetti collegati telematicamente alla gara e di soggetti fisicamente presenti innanzi al Giudice o al referente della procedura.
* VENDITA ASINCRONA (a tempo): la gara viene effettuata in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del Giudice o del referente della procedura.
Per GARA TELEMATICA s’intende la modalità di svolgimento della vendita realizzata per il tramite di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore della Vendita che è un soggetto privato che dispone del software per l’asta telematica, iscritto all’apposito registro ministeriale.
Questa piattaforma consente agli offerenti accreditati di presentare l’offerta e di partecipare all’asta telematica ed al referente di validare o rifiutare le offerte ricevute, avviare le operazioni d’asta, decretare l’aggiudicazione, predisporre i relativi verbali e i conseguenti depositi sui registri informatici di cancelleria.
DOMANDA: come vengono presentate le offerte?
RISPOSTA: sul P.V.P. è disponibile il modulo web “Offerta Telematica”, in cui il presentatore dell’offerta inserisce tutti i dati richiesti.
Successivamente al presentatore sono lasciate due opzioni per la trasmissione della propria offerta al ministero:
* mediante una particolare “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”, rilasciata dal gestore della PEC;
* mediante una normale casella di posta elettronica certificata, laddove l’offerta sia firmata digitalmente.
Le istruzioni rilasciate dal ministero per la presentazione delle offerte telematiche sono reperibili all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presentazione_Offerta_telematica_PVP.pdf
DOMANDA: le aste telematiche riguardano anche le vendite dei fallimenti e/o concordati?
RISPOSTA: si ritiene che l’obbligo ci sia solamente se é stata scelta la vendita dal Giudice Delegato secondo quanto stabilito dal c.p.c. a norma dell’art. 107, comma 2, L.F.
In tutti gli altri casi (ad esempio vendita presso il curatore), si procederà con le usuali modalità.
Modelli per vendite presso il curatore si possono trovare sul sito del libretto verde.
Alessandro Torcini
Per il sito www.librettoverde.it
Chi decide se la vendita dev’essere sincrona, sincrona mista, ecc.?
Quando ci sarà l’obbligo, tutte le vendite dovranno essere telematiche. La modalità la deciderà volta per volta il soggetto che effettua la vendita (Curatore, delegato, ecc.) a meno che in precedenza il G.E. o il G.D. abbiano dato disposizioni per un particolare modo di vendita telematica.
Buongiorno,
ma in caso di ripubblicazione a seguito di asta deserta i 100€ a lotto si ripagano nuovamente?
Si. Sono 100 euro per ogni tentativo.
Buongiorno, come bisogna comportarsi per le aste già in corso in cui la pubblicità è stata già effettuata con modalità tradizionale ma che hanno scadenza dopo il 19.02? per esempio se scade il 20/03 bisogna inserirla obbligatoriamente nel P.V.P. o bisognerà farlo solo per gli eventuali esperimenti successivi?
L’obbligo é solo per le aste le cui ordinanze sono state firmate dal 19 febbraio in poi.
Buona sera,
per le aste che sono già state fissate e che quindi sono previste ad esempio per il 20 aprile, quindi successivamente ai 90 giorni, la gara potrà avvenire con la precedente modalità oppure sarà necessario seguire l’iter TELEMATICO? E nel caso affermativo, si farà già dalla presentazione delle offerte, richiesta di visita ..etc…?
Grazie
Stefania
Buongiorno, si deve ritenere che l’obbligo della modalità telematica varrà solo per le ordinanze di vendita emesse dal 20 aprile 2018 in poi. Per tutte quelle già fissate in precedenza, varranno le attuali regole. Alessandro Torcini http://www.librettoverde.it
Buongiorno,
in caso di vendita effettuata dal liquidatore giudiziale in un concordato preventivo, quando avviene l’affissione all’albo dell’avviso di vendita e quindi l’obbligo o meno alla pubblicazione sul PVP ?
L’obbligo della pubblicazione sul PVP sostituisce l’affissione. L’obbligo varrà solo per le ordinanze di vendita emesse dal 20 febbraio 2018 in poi. Per tutte quelle già fissate in precedenza, varranno le attuali regole. Alessandro Torcini http://www.librettoverde.it
Buongiorno,
in casa di asta andata deserta dello scorso 16 febbraio con fissazione di nuovo esperimento di vendita a giugno, come bisogna comportarsi per la pubblicità del nuovo avviso di vendita?
Si utilizzano le vecchie o le nuove direttive? Grazie
La data che conta non é quella della vendita ma quella in cui é stata fissata la vendita. Quindi per esempio, se l’avviso (o l’ordinanza) é del 17 febbraio e la vendita é fissata a luglio 2018, non vi é l’obbligo del PVP. Saluti. Alessandro Torcini
Chiedo una conferma di aver capito bene:
– presento entro fine febbraio una istanza al giudice delegato per la fissazione di vendita di immobili con asta da tenersi di fronte a lei,
– ordinanza di vendita emessa inizio di marzo (quindi ante 20 aprile),
– dovrò indicare nell’istanza che la pubblicità sarà fatta sul P V P oltre che nei modi tradizionali (sito aste giudiziarie, quotidiani etc),
– la vendita non sarà telematica ma avverrà in modo “tradizionale”
Confermo.
Le ordinanze di vendita firmate prima del 10 (e non 20) aprile 2018, indipendentemente dalla data in cui avverrà l’esperimento, seguono le vecchie regole. Nell’istanza si può indicare che la pubblicità va fatta anche sul PVP (tutto il resto, ovvero astegiudiziarie.it e giornali, come prima). In realtà la pubblicità sul PVP é disposta legge e quindi non sarebbe necessario chiedere l’autorizzazione. Alessandro Torcini http://www.librettoverde.it
Buongiorno, mi chiedevo se qualcuno ha problemi di inserimento e pubblicazione, come me. Ho avuto una lunga e travagliata discussione con il portale per iniziare a pubblicare perchè non riconosceva il lettore della smart card, superato quello non pubblica: ovvero mi fa fare tutto l’inserimento e al punto 6, dopo avermi chiesto conferma della data, mi butta fuori alla home. Qualcuna ha avuto lo stesso problema e può aiutarmi? Non so esprimere il mio pensiero per questo portale, non credo si potesse fare di peggio.
Si Maddalena, altri colleghi hanno segnalato lo stesso problema: dopo aver compilato una pagina, al memento in cui si clicca sul pulsante per procedere con la successiva, il sistema ti rimanda alla home e perdi tutto quanto hai scritto nell’ultima pagina.
Buonasera
vorrei gentilmente sapere se anche nel caso di vendite (sia di beni mobili, sia immobili) nelle liquidazioni coatte amministrative sia obbligatoria la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, stante il generico richiamo alle “procedure concorsuali”.
Provando infatti ad inserire un annuncio, appare la segnalazione di “utente non autorizzato” (nonostante l’iscrizione del commissario liquidatore nel SIECIC).
Grazie
Non ci pare risultano norme specifiche che impongano il PVP nelle liquidazioni coatte amministrative. Inoltre, la liquidazione dell’attivo nella LCA è effettuata su base di norme che sono del tutto svincolate sia dalla legge fallimentare (quindi no all’art. 107) sia dal codice di procedura civile (quindi no all’art. 490). Pertanto sembra che la normativa sul PVP non sia applicabile alla LCA, che continuerà secondo le regole proprie.
Ci resta il dubbio nel caso in cui il liquidatore scelga di effettuare la vendita secondo le norme del codice di procedure civile. In tal caso potrebbe rendersi applicabile il 490 cpc e la relativa pubblicità.
Ho lo stesso dubbio e difficoltà…
Buonasera
vorrei gentilmente sapere se e quali sono le sanzioni in caso di vendita di un bene immobile se non viene seguita la procedura di pubblicità tramite il portale. L’atto è nullo?
Grazie
Le “sanzioni” sono severe e sono previste dall’art. 631 bis C.P.C. titolato “Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche”
“Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.” Questo per le esecuzioni immobiliari. Non sono chiari invece gli effetti della mancata pubblicazione per le procedure concorsuali.
Alessandro Torcini
il professionista delegato della procedura mi invita, quale procuratore del creditore procedente, a versare il contributo di pubblicazione di 100 euro per la vendita di un lotto. Seguo le istruzioni previste dal portale, ma mi ritrovo con un istituto di credito che non è nell’elenco delle banche convenzionate come canale di pagamento. Che si può fare ?
Purtroppo, i canali di pagamento sono solamente quelli indicati, per cui bisogna trovare il modo di abilitarsi ed utilizzare uno di questi.
In alternativa, potrebbe versare direttamente i soldi al professionista delegato e sarà lui a provvedere al pagamento. A questo proposito non sappiamo quali sono le istruzioni/indicazioni rilasciate dal G.E. del Suo Tribunale, per cui occorre verificare se tale soluzione sia effettivamente praticabile.
Buongiorno,
ho completato tutto l’iter per la pubblicazione di un avviso, ma dopo 4 giorni l’avviso
risulta ancora “in redazione” ….
Che significa che bisogna rifare il tutto ??
Grazie
M.T.
E’ sicuro di aver completato l’iter con il caricamento della ricevuta di pagamento e la pubblicazione? Perché se l’inserzione risulta ancora “in redazione” parrebbe non correttamente ultimata la procedura.
Le consigliamo di entrare nuovamente nell’inserzione in modifica allo step n. 6 e verificare se risulta caricata correttamente la ricevuta di pagamento oppure se deve assere ancora cliccato su “Pubblica”.
Buon pomeriggio, riscontro problemi in fase di pubblicazione, nello specifico, dopo avere completato tutti gli step e aver inserito correttamente la ricevuta tra di pagamento, cliccando il pulsante “pubblica” il Portale restituisce un errore del tipo
404 Not Found
The request URL/backoffice web/undefined was not Found on this server
a cosa potrebbe essere dovuto.
Grazie
Nell’ultimo step, provi ad inserire come data di pubblicazione quella di domani.
Buongiorno,
è da ieri mattina che tento la pubblicazione sul portale di un avviso di vendita.
In particolare, ho completato tutti gli step sino al numero 6, caricato la ricevuta e premuto il pulsante “pubblica” . Successimente tutte le volte (ennesime volte) il sistema non completa la procedura (o almeno non dice che è completata con successo) e appare un messaggio con scritto “errore imprevisto”. Clicco su “ulteriori informazioni” e mi porta su una pagina “404 Not Found ecc” . Non so più che fare. A cosa è dovuto? Qualcuno ha risolto in qualche modo?
Nell’ultimo step, provi ad inserire come data di pubblicazione quella di domani. A me ha risolto il problema. Oggi, invece anche a me dà il medesimo errore. Non ci resta che riprovare…
Rettifico le risposte date finora, non funziona un accidente!!!!
In effetti … nel mio caso, la procedura arriva fino a consentirmi il login, la precisazione di che soggetto sono (legittimato alla pubblicazione), poi interrompe a diversi stadi, senza una logica e mi riporta alla pagina di login; sicché sono costretto a inserire tutti i dati daccapo … ho provato una decine di volte poi mi sono stancato. Fortuna che non ho scadenze a breve …
Buon Pomeriggio,
come suggerito, ho provato a modificare la data di pubblicazione indicando una data successiva, ma l’errore 404 si ripete. Nell’area News e Avvisi del PVP nessun cenno al problema, solo un avviso di “disservizi temporanei in seguito ad attività di manutenzione urgenti e improcrastinabili” dalle ore 17:30 e fino alle ore 18:00 di mercoledì 14 marzo.
Anche io ho riscontrato gli stessi problemi di Federica: sono 2 giorni che tento la pubblicazione.
Ho completato tutti gli step sino al numero 6, caricato la ricevuta e premuto il pulsante “pubblica” . Successimente tutte le volte (ennesime volte) il sistema non completa la procedura (o almeno non dice che è completata con successo) e appare un messaggio con scritto “errore imprevisto”. Clicco su “ulteriori informazioni” e mi porta su una pagina “404 Not Found ecc” .
Ho chiesto aiuto all’assistenza (via email) ricevendo la seguente risposta: “La informiamo che può procedere nuovamente con la pubblicazione dell’avviso (fatto ma senza alcun risultato), qualora la problematica continui a presentarsi LA invitiamo ad inviarci mediante una nuova segnalazione gli estremi della procedura: tribunale, registro, rito, n°/anno e codice fiscale dell’utente che accede con CNS (fatto anche questo ma a tutt’oggi senza alcun risultato)”.
Non so più che fare. A cosa è dovuto? Qualcuno ha risolto in qualche modo?
Purtroppo, il problema è comune a tutti. Stanno arrivando continue segnalazioni di disservizi, dovute probabilmente ai server del PVP che non funzionano correttamente.
Forse sarebbe il caso che le nostre organizzazioni professionali o chi ha voce per farsi sentire protestasse ufficialmente, perchè questo non è certo il modo di lavorare.
Oggi ho avuto lo stesso problema
Al punto 6 mi da errore 404 e mi butta fuori
Ho provato dalle 9 alle 12.30
Scopro ora che lo stesso avviso è stato pubblicato 4 volte
Ma io ho pagato solo 100 euro
Che spettacolo!
E pensare che Ebay per qualcosa di molto simile funziona che è una meraviglia.
Buonasera,
Nel vademecum pvp portale aste giud. Io percepisco che il contributo sia dovuto anche per beni mobili inferiori a 25.000€.
Esenzione parla di beni “diversi da beni immobili e mobili”, non “diversi da beni immobili e mobili superiori a 25.000€” .
Grazie
Grazie per la corretta osservazione. E’ stato quindi modificato il vademecum (che poteva indurre in errore). Quindi, riepilogando, il contributo é sempre dovuto in caso di vendite di beni immobili e beni mobili registrati (qualunque sia il valore). Non é dovuto negli altri casi (ovvero beni mobili, di qualsiasi valore). Alessandro Torcini
Buongiorno,
avrei un quesito circa il pagamento della quota dei 100,00 euro. L’istituto bancario sul quale confluiscono i fondi spese versati dai creditori procedenti delle varie procedure nega la possibilità di addebito sul conto del Tribunale; io, delegato, vorrei risolvere il problema anticipando il pagamento ma ho un conto in un istituto bancario che NON è nella lista presente sul sito. Secondo voi posso indicare un IBAN di un conto che non è intestato a me? o sono costretta paradossalmente ad aprirmi un conto ad hoc?
Non ci risultano vincoli del tipo indicato. Ci risulta che vari professionisti abbiano effettuato pagamenti con conti o carte intestati ad altro soggetto.
Ho un fallimento da inserire con più di 100 lotti in vendita: è possibile inserire un lotto unico sul pvp? non possiamo perdere 3 giorni per il caricamento sul portale del ministero.
Se si vendono lotti separati, si devono fare separate inserzioni. Quindi 100 lotti, 100 inserzioni. Se viene fatto un lotto unico, la vendita sarà per l’intero lotto. Spero che si tratti di beni mobili. Altrimenti dovrete pagare 100×100 euro ovvero 10.000 euro!! Alessandro Torcini
Come è possibile inserire più lotti nella stessa vendita?
Si possono inserire più beni per un lotto ma non più lotti per vendita. Mi spiego meglio: si vende un appartamento ed un garage assieme. La vendita é unica ed il lotto é unico. Nella descrizione dei beni, si indicheranno i due. Se sono più lotti (ad esempio si vendono separatamente 5 garage), bisogna fare tante inserzioni quante sono le vendite (cioè i lotti) (e pagare euro 100 se del caso!).
c’è un termine per il versamento del contributo di € 100,00 da parte del creditore procedente?
Un termine vero e proprio non c’é. Lo stabilisce il delegato. Se non si versa non é possibile fare l’inserzione sul PVP. Se il creditore procedente é inerte, segnalare la cosa al G.E. che provvederà a dichiarare estinta l’esecuzione.
Buongiorno,
sono professionista delegato e devo effettuare l’eliminazione di un’inserzione già pubblicata su PVP, in quanto il GE ha estinto la relativa procedura esecutiva. Provo da venerdì 13 luglio, ma con esito negativo: attraverso la voce “Gestione esiti/eventi” ho tentato l’inserimento sia dell’eliminazione inserzione sia dell’avviso di rettifica, ma la piattaforma mi restituisce l’errore “l’utente non è abilitato a questa operazione” (mentre qualche giorno fa ho inserito senza problemi l’avvenuta aggiudicazione per un’altra procedura). Che mi consigliate? Ho fatto richiesta di assistenza ma chissà se e quando risponderanno (l’asta si sarebbe dovuta tenere il 19 di questo mese). Grazie
La procedura descritta per eliminare l’annuncio o per inserire un evento sembra corretta. Non resta quindi che riprovare. A volte il portale non funziona bene e restituisce messaggi di errore incomprensibili.
Buongiorno,
sono delegato alle vendite in una procedura immobiliare.
Al momento di caricare la ricevuta di pagamento dei diritti PVP mi compare questo errore “la ricevuta non corrisponde al contesto indicato”
Cosa posso fare?
Grazie
Nel PVP a volte emergono dei messaggi di errore inspiegabili. Consiglio: 1) di riprovare più volte. 2) di scrivere all’assistenza se l’errore persiste.
Salve dove posso scaricare la certificazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito Portale delle vendite pubblice non la trovo da nessuna parte .
grazie mille
Devi andare nella sezione “Ricerca inserzioni”. Però la certificazione é disponibile solo dal giorno precedente la vendita. Forse é per quello che non la trovi.
salve, una precisazione: se ho capito bene, la pubblicazione sul PVP è obbligatoria per le ordinanze a far data dal 19/02/2018. quindi per quelle antecedenti l’obbligo non sussiste e si continua con le pubblicazioni sui siti privati, giusto?
devo comunque inserire qualche dato sul PVP? perché il custode mi ha detto di inserire i suoi dati sul portale.
Se l’ordinanza é antecedente al 19.2.2018 non vi é obbligo del P.V.P. (nessun dato deve essere inserito). Faccia presente questo al custode. Non può essere inserito il solo custode se non inserisce la vendita.
Buongiorno, nel caso di avviso di vendita che prevede due tentativi di vendita, se il primo va deserto per il secondo tentativo occorre nuovamente pubblicare nel PVP lo stesso avviso di vendita?
Grazie
La risposta é affermativa. L’inserzione nel PVP va fatta per ogni vendita indipendentemente dall’avviso o dall’ordinanza (che possono prevedere anche più tentativi).
salve,sono un Delegato alla Vendita ho cercato di eseguire il caricamento su PVP pur essendo soggetto leggittimato, dopo essere entrato nel portale e dopo aver inserito i dati della mia procedura mi hanno evidenziato alert con scritto : Utente non autorizzato all’inserimento.
Buongiorno. Consiglierei di controllare se i dati inseriti di accesso al PVP sono giusti (numero, anno e tribunale). Se l’errore persiste poi controllerei se é tutto regolare nell’accesso via PCT al fascicolo. Se vi fossero dei problemi, allora bisogna contattare la cancelleria. Se l’accesso invece é regolare, allora non resta che contattare l’assistenza del PVP.
buongiorno, sono un delegato alle vendite, ho inserito erroneamente la data di una vendita. Ho la possibilità di modificare la pubblicazione?
posso farlo io o devo chiamare l’assistenza?
Quale è il numero dell’assistenza?
Grazie
La pubblicazione non può essere modificata. Si può solo inserire un avviso di rettifica.E non esiste un numero telefonico di assistenza. Tutte queste criticità sono state bene segnalate al ministero prima della partenza del PVP ma se ne sono strafregati. Questa é l’Italia di oggi.
é obbligatoria la pubblicazione su P.V.P. anche per la vendita all’asta dei beni provenienti da sequestro?
Grazie
Deve verificare se la normativa relativa alla vendita dei beni provenienti da sequestro richiami direttamente o indirettamente l’art. 490 c.p.c., perchè in caso negativo non è obbligatorio.
E’ possibile sostituire un avviso di vendita erroneamente caricato? Eventualmente rimuove la pubblicazione?
Grazie è urgente
Al momento non é possibile sostituire un documento con un altro.