Crisi d’impresa, allerta e strumenti di risanamento. Un approccio aziendalistico all’istituto giuridico.
di MARIALUCETTA RUSSOTTO e FRANCESCO ANGELI
Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza riporta all’articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) le definizioni di crisi, insolvenza e sovaindebitamento. Nella lettera della norma, le descrizioni fatte dal Legislatore assumono un’elevata caratteristica letteraria.
Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico il Legislatore ha voluto descrivere una situazione economica in maniera indefinita e non priva di incertezza, con una modalità che si discosta notevolmente dalla definizione basata su rigidi e ineludibili parametri numerici quale è l’attuale formulazione dell’articolo 1 della Legge Fallimentare del 1942.
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