Compenso del Curatore e spese di procedura in caso di revoca del fallimento

Il presente articolo affronta la problematica dell’individuazione del soggetto cui fanno carico le spese di procedura (ivi compreso il compenso  del Curatore) in caso di revoca del fallimento.

La norma

L’art. 147 del DPR N. 115 del 30/05/2002 dispone che “in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento”. Abbiamo quindi tre soggetti che possono essere tenuti a sostenere le spese di giustizia, in dipendenza del comportamento delle parti: il creditore istante, il fallito persona fisica o, residualmente, l’Erario. L’art. 147 sopra citato ha abrogato il vecchio art. 21 L.F., dichiarato parzialmente incostituzionale (Corte Cost. 6/3/1975 n. 46).

La norma in pratica ipotizza che la dichiarazione di fallimento, poi revocata, possa derivare da un comportamento colposo del creditore istante o del debitore che potrebbero, con il loro operato, avere indotto in errore il Collegio giudicante in merito alla sussistenza dei presupposti necessari per l’apertura della procedura concorsuale. Pur nel silenzio della norma, la logica e la giurisprudenza ci dicono che nel caso in cui non sussista colpa del debitore o del creditore istante, o non si tratti di una impresa individuale, o il fallimento sia stato richiesto dal Pubblico Ministero, le spese rimangono a carico dell’Erario. Si ritiene infatti applicabile, in tal caso, l’art. 146 comma 3 lettera c) del DPR n.115 del 2002  che le imputa all’Erario paragonando il Curatore all’ausiliario del Magistrato.

Il classico e più frequente caso di colpa del debitore individuale nella erronea dichiarazione di fallimento, si ha quando lo stesso non si presenti all’udienza preliminare ex art. 15 L.F. e non produca quindi i documenti a prova dell’insussistenza dei requisiti di fallibilità o dello stato di insolvenza.

Problematiche processuali

L’aspetto sostanziale è quindi chiaro, mentre emerge qualche problema dal punto di vista processuale. Se il Tribunale fallimentare è senza dubbio il soggetto incaricato di quantificare il compenso del curatore, quale è l’autorità competente per decidere a chi il curatore può rivolgersi per il pagamento? Sicuramente non il Giudice Delegato o la Sezione Fallimentare, visto che l’istanza con cui il Curatore chiede porsi il predetto compenso a carico del creditore, del debitore o dell’Erario “non può essere proposta al medesimo giudice mediante l’instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso, ma, essendo stato indicato un soggetto controinteressato perché individuato come soggetto tenuto definitivamente al pagamento di tale compenso, dev’essere proposta instaurando un giudizio contenzioso, nel rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di procedura fallimentare non più in corso” (Cassazione 12411/2006 – il caso trattato era l’addebito del compenso del curatore all’Erario).

Il Curatore dovrà quindi rivolgersi al Giudice ordinario, individuando fin dall’atto introduttivo il soggetto da lui reputato responsabile del fallimento revocato e quindi tenuto al pagamento. Questo con tutte le difficoltà che deriverebbero, per esempio, da una richiesta di addebito all’Erario, successivamente alla negazione della responsabilità del debitore da parte del giudice ordinario. Nella scelta il Curatore può essere aiutato dalla sentenza della Corte di Appello che revoca il fallimento, la quale potrebbe, o meglio dovrebbe, contenere una specifica dei motivi che hanno erroneamente portato alla sentenza (in caso di revoca della procedura fallimentare “il Tribunale è tenuto a verificare e quindi ad illustrare quale sia stato il contributo causale dei soggetti incidente sulla sua apertura, attesa la normativa applicabile” – Cassazione 6553/2014).

Quanto sopra non vale solo per il Curatore, ma anche per gli altri professionisti che possono aver lavorato per la procedura, quali ad esempio il cancelliere e l’estimatore per la redazione dell’inventario o il legale della procedura. Questi professionisti inoltre, non possono ricorrere al Giudice Fallimentare, al contrario del Curatore, neanche per la quantificazione dell’equo compenso.

Infatti in caso di revoca della procedura fallimentare “l’avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento, ma deve proporre un’azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedimentali speciali previsti dall’ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all’Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso” (Cass.17/04/2008, n. 10099).

Rimangono invece regolari ed acquisiti gli eventuali acconti pagati al Curatore o ai professionisti in data antecedente alla revoca del Fallimento, ex art. 18 L.F..

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