Il Curatore NON è il legale rappresentante!!!

Oggi voglio raccontarvi un episodio che mi è capitato in qualità di mediatore durante un incontro di mediazione civile ai sensi del D. lgs. 28/2010.

Il fatto

Il legale rappresentante di una società, parte della controversia in mediazione, sosteneva che con la dichiarazione di fallimento, aveva perduto non solo l’amministrazione del patrimonio ma anche la rappresentanza sociale. Pertanto, nel verbale di chiusura dell’incontro, il mediatore non avrebbe dovuto dichiarare la presenza del sig. XY in qualità di legale rappresentante della fallita società; ma soltanto la presenza del sig. XY personalmente. Tutto ciò era sostenuto anche dall’Avvocato che assisteva la parte in mediazione!

Orbene, visto che anche i cosidetti “addetti ai lavori” si permettono di avallare con forza certi concetti, preme sottolineare che il Curatore non assume mai la qualifica di legale rappresentante della società fallita, poichè è colui che “amministra il patrimonio fallimentare” ed ha diritti ed obblighi espressamente previsti dalla legge fallimentare.

La legge

La dichiarazione di fallimento ha come effetto immediato lo spossessamento fallimentare, per cui l’amministratore della società perde ipso facto ogni potere di amministrazione del patrimonio sociale, che passa al Curatore.

Ma non perde la rappresentanza sociale.

Infatti è proprio l’articolo 146 L.F. che equipara gli amministratori e ed i liquidatori della società, quanto ad obblighi e poteri, al fallito persona fisica “essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito”.

Ne consegue che in caso di fallimento di società è necessario individuare il soggetto persona fisica che può rappresentare la società e che normalmente è ravvisabile nell’amministratore o nel liquidatore.

Anche l’articolo 152 L.F. concernente il concordato fallimentare prevede che “la proposta di concordato, per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale”.

I casi in cui la legge fallimentare riconosce un ruolo attivo al fallito sono molti altri, basti pensare al potere di proporre reclami, al potere di intervento nella formazione dello Stato Passivo o alla possibilità di muovere contestazioni al Rendiconto del Curatore ex art. 116.

La legge fallimentare riconosce questi, ed altri poteri al fallito, e quindi all’organo amministrativo nel caso di fallimento di società, che privato dell’amministrazione del patrimonio, conserva però la rappresentanza sociale.

E’ quindi evidente come il curatore non assume mai la qualifica di legale rappresentante…. Con buona pace degli “addetti ai lavori”.

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3 risposte

  1. Dott. Massimo Cambi ha detto:

    vi prego, non fate arrabbiare la nostra sindacalista!!!

  2. Concetta Pettrone ha detto:

    Mediazione interessante! Mi piacerebbe capire come hai gestito l’ accordo rispetto alla altra parte: il curatore ha dovuto riferirsi al giudice delegato, prima di chiudere il verbale?

    • grazia maltinti ha detto:

      Il Curatore non si è presentato all’incontro e la mediazione è stata chiusa con verbale negativo.
      Il Curatore, solo per essere presente in mediazione avrebbe dovuto richiedere la nomina del legale al G.D. così come richiede il Tribunale di Firenze.

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