E’ inammissible il giuramento decisorio deferito al curatore, art. 2960 c.c.

Il collega Gianluca Buselli ci segnala un’interessante ordinanza del Tribunale di Firenze (ordinanza-21-09-2016) in merito alla possibilità di deferire al curatore fallimentare il giuramento decisorio.

Il fatto

In sede di ammissione al passivo di un professionista il curatore aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito di cui all’art. 2946 c.c. (“si prescive in tre anni il diritto: (…) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate“).

Il professionista creditore aveva instaurato un giudizio di opposizione allo stato passivo, deferendo al curatore il giuramento decisorio di cui all’art. 2960. Il curatore non si è costituito, trattandosi di mera questione di diritto.

La decisione

Il Tribunale di Firenze, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione (15570/2015, 3573/2011), ha ritenuto che il giuramento decisorio non possa essere deferito al curatore fallimentare “in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso“.

Tra l’altro, nei fatti, il Curatore aveva fatto presente di non essere in grado di prestare alcun giuramento per fatti anteriori al fallimento, anche in considerazione che la contabilità della fallita società non gli era stata consegnata né aveva potuto interloquire con l’amministratore della stessa.

Considerazioni

Nella vicenda si manifesta il problema di come superare l’eccezione del curatore in merito alla prescrizione presuntiva del credito professionale.

Il codice prevede lo strumento della delazione di giuramento di cui all’art. 2960, ma come correttamente evidenziato nella citata ordinanza, il curatore è terzo rispetto al fallito per cui la disposizione di cui al primo comma risulta inapplicabile.

Resta da valutare se al curatore possa essere estesa la previsione di cui al secondo comma del medesimo articolo (c.d. giuramento de scientia). Ovvero, la possibilità di deferire il giuramento ad altri soggetti per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.

La legge prevede la possibilità solo per il coniuge superstite, gli eredi o i loro rappresentanti legali. Qualche tribunale di merito ha considerato deferibile tale giuramento anche al curatore, ma non si sono rinvenute sentenza di legittimità.

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