La sentenza della Cassazione 8979/2016 su Interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 e fallimento

Si segnala un’importante sentenza della Cassazionel la n. 8979/2016 del 05/05/2016 (sentenza – da sito della Suprema Corte) inerente il riconoscimento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 in caso di fallimento del debitore.

L’art. 1, co. II, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 dispone il divieto di riconoscimento degli interessi moratori in caso di procedura concorsuale a carico del debitore. Secondo la Corte di legittimità tale divieto opera solo a partire dalla dichiarazione di fallimento, mentre resta fermo ogni diritto del creditore per quelli maturati antecedentemente.

Inoltre, la Corte ha riconosciuto che, ai sensi di legge (art. 4 del D. Lgs. 231/2002), gli interessi moratori si producono automaticamente senza la necessità della formale messa in mora del debitore. Pertanto, in sede di ammissione al passivo il Giudice Delegato deve procedere ad accertare gli interessi moratori maturati ai sensi di detto decreto, anche in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo.

Conseguenze

Non ci resta che prenderne atto e modificare il modus operandi del Curatore che (almeno presso il Tribunale di Firenze) riconosceva gli interessi moratori solo se stabiliti in provvedimento giudiziale passato in giudicato (di solito decreto ingiuntivo munito di decreto ex art. 647 c.p.c.).

A seguito di tale sentenza è stata modificata anche la nostra guida su Spese ed Interessi nella domanda di ammissione al passivo.

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