Come difendersi dall’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, c.1, n. 2, c.c.

Prendendo spunto dal post pubblicato oggi sul tema della possibilità o meno di deferire il giuramento decisorio al curatore, quale mezzo a disposizione del creditore insinuante per fornire la prova contraria, segnalo un ulteriore contributo sull’argomento, discendente da un’esperienza diretta che ho avuto nel maggio scorso avanti al Giudice Delegato del Tribunale di Pisa.

IL CASO
Professionista chiede l’ammissione del proprio credito al passivo di un fallimento.
Il curatore non contesta l’esistenza del credito, limitandosi soltanto ad eccepire la prescrizione presuntiva ex art. 2956, c.1, n. 2, c.c., proponendo il rigetto della domanda.
Il professionista, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, deferisce al curatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2960 cod. civ., giuramento decisorio nella forma cd. “de scientia”.
Il Giudice Delegato del Tribunale di Pisa – nulla disponendo in ordine al richiesto deferimento – ammette il credito al passivo così come richiesto dal professionista.

Di seguito riporto il testo delle osservazioni formulate al progetto di stato passivo, comprendenti anche la formula di giuramento deferita.

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO
premesso
– che il curatore del fallimento, a mezzo PEC del _____, ha informato il sottoscritto dell’intervenuto deposito in cancelleria del progetto di stato passivo, concludendo per il rigetto del credito di euro _______ “poiché soggetto a prescrizione breve triennale ai sensi dell’art. 2956, comma 1, n. 2, cod. civ.”;
tutto ciò premesso, si intende contestare integralmente la proposta e le conclusioni del curatore per le motivazioni che seguono.
** Sull’eccezione di prescrizione “breve” formulata dal curatore
Il sottoscritto intende contestare la proposta di rigetto del credito e le motivazioni a tal fine addotte dal curatore.
In via preliminare è opportuno osservare che il curatore non contesta, neppure in via subordinata, né l’esistenza del credito, né il suo rango, limitandosi esclusivamente a formulare l’eccezione di prescrizione breve triennale di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2), cod. civ.
Si tratta di eccezione meramente presuntiva, che implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11195; Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15132): diversamente dalla prescrizione estintiva, di cui il debitore può giovarsi, liberandosi della pretesa, sia che contesti l’esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l’obbligazione, la prescrizione presuntiva, che è quella eccepita in questa sede, è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, sicché il curatore che la oppone non può contestare l’insorgenza dell’obbligazione se non esponendosi al rigetto dell’eccezione (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2005, n. 3443. Nel senso che non si possa invocare la prescrizione presuntiva e negare il fatto costitutivo dell’obbligazione, Trib. Agrigento, 12 giugno 2003, in Giur. it., 2004, 1426 ss.).
La natura di prescrizione meramente presuntiva comporta, com’è noto, la possibilità per il creditore di fornire prova contraria, seppure nella forma limitata prevista dal codice civile (artt. 2959-2960 cod. civ.): tale prova, infatti, può essere data, oltre che ai sensi dell’art. 2959 cod. civ. (ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito da parte di colui che oppone la prescrizione, anche implicita), con il deferimento del giuramento c.d. “decisorio” a colui che ha eccepito la prescrizione (art. 2960 cod. civ.).
Ciò premesso, il sottoscritto intende contestare le conclusioni del curatore sotto due distinti profili:
a) innanzitutto, si contesta che l’eccezione di prescrizione c.d. “presuntiva” possa essere sollevata dal curatore per l’ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice ritenga che il curatore, in quanto terzo estraneo ai fatti costitutivi del diritto azionato, non possa vedersi deferito il giuramento decisorio, neppure nella forma c.d. “de scientia”.
Come osserva correttamente Trib. Napoli 4 marzo 2015, infatti, “se il curatore è terzo estraneo ai fatti costitutivi del diritto azionato e quindi non è possibile deferire allo stesso giuramento de scientia, se ne deve dedurre, logicamente, che il medesimo curatore non è legittimato in quanto tale ad eccepire una prescrizione presuntiva relativamente ad un preteso credito vantato nei confronti del fallito, anche perché il superamento reale ed effettivo di una tale eccezione non può derivare da un mero giuramento de notitia, in quanto si tratta questo di un giuramento che investe solo la conoscenza eventuale di una determinata circostanza (pagamento o mancato pagamento) e quindi un mezzo di prova che rimane estraneo alla certa realtà degli eventi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti, la quale certezza soltanto può giustificare il superamento di una eccezione di prescrizione beninteso presuntiva e non estintiva; infatti, per superare una presunzione, non basta solo la conoscenza che un terzo abbia della esecuzione di un determinato rapporto rispetto al quale è rimasto estraneo, ma occorre una prova incidente direttamente su tale rapporto e cioè sulla verità di tale rapporto, in quanto la presunzione legale relativa de qua è stata stabilita oggettivamente dalla legge ai fini della certezza dei rapporti giuridici e quindi essa non può essere superata dalla incertezza insita in una dichiarazione di mera conoscenza o non conoscenza soggettiva che un terzo possa o meno avere in ordine ad un eventuale pagamento o meno”;
b) ove invece si ritenga il curatore legittimato ad opporre l’eccezione in questione, dovrà essere necessariamente riconosciuta all’altra parte la facoltà di deferire al curatore stesso il giuramento decisorio, ai sensi dell’art. 2960 cod. civ.; secondo Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2015, n. 15570, infatti, “in base a tale tesi [facoltà del curatore di avvalersi della prescrizione presuntiva a titolo proprio], la correlazione tra l’eccezione di prescrizione presuntiva e la conseguente facoltà di deferire il giuramento decisorio sarebbe talmente stretta che la negazione della possibilità della delazione almeno del giuramento de scientia priverebbe la parte, contro la quale l’eccezione è stata sollevata, dell’unico mezzo istruttorio previsto a sua difesa, non essendo ritenuto possibile esperire altri mezzi di prova per superare l’eccezione”.
Nel senso che il creditore, per superare la prescrizione presuntiva, possa deferire il giuramento de scientia al curatore, dato che l’indicazione dei soggetti legittimati a rendere il giuramento contenuta nell’art. 2960 cod. civ. non è tassativa (“poiché la negazione della possibilità della delazione del giuramento de scientia a persone diverse da quelle espressamente indicate, ma legittimate ad opporre la prescrizione, priverebbe la parte, contro la quale l’eccezione è proposta, dell’unico mezzo istruttorio, posto dalla legge a sua disposizione, trasformando sostanzialmente la eccezione di prescrizione presuntiva, che prova contraria ammette, sia pure limitata, in una prescrizione estintiva, che prova contraria non ammette”), v. Trib. Roma, 11 maggio 1963, in Foro pad. 1964, 1495 ss.; Id., 8 maggio 1960, in Dir. fall. 1961, 841 ss.; Trib. Agrigento, 12 giugno 2003, cit.; Trib. Agrigento, 15 gennaio 2004, in Fall., 2005, 330 ss.; Trib. Palermo, 4 novembre 2004, in Dir. e prat. soc., 2005, 91 ss.; Trib. Vicenza, 16 aprile 2009, in www.ilcaso.it; Trib. Arezzo, 6 marzo 2014, ivi).
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui l’eccezione sollevata dal curatore fosse ritenuta ammissibile, il sottoscritto
DEFERISCE
sin d’ora al curatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2960 cod. civ., giuramento decisorio nella forma cd. “de scientia” con la seguente formula:
“Giuro e giurando affermo di aver inequivocabilmente avuto notizia dell’avvenuta estinzione dei debiti oggetto della domanda di ammissione al passivo presentata dal dott. _____”.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
INSISTE
per l’ammissione al passivo del fallimento per le somme predette.
_____________

Marco Bettini

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3 risposte

  1. Dott. Massimo Cambi ha detto:

    Mi fa piacere che il Giudice di Pisa ti abbia ammesso senza passare dall’opposizione allo stato passivo, ma ho seri dubbi che possa essere deferito il giuramento al curatore nell’ambito dell’udienza per l’ammissione allo stato passivo. Quest’ultimo non è un giudizio vero e proprio, non sono ammessi giuramento e confessione. Credo che il giuramento del curatore, se ammissibile, lo si possa avere nel procedimento di opposizione allo stato passivo, ma non prima. Probabilmente, per evitare un’opposizione ed un inutile spreco di tempo e risorse, il GD ti ha ammesso subito.
    Poi, credo sia giusto che possa essere deferito il giuramento al curatore, ma solo ai sensi del secondo comma del 2960 (de scientia) e non ai sensi del primo comma in quanto il curatore è un terzo e non il legale rappresentante; altrimenti la prescrizione diverrebbe insuperabile e quindi non più presuntiva.

  2. gianluca buselli ha detto:

    ma non abbiamo sempre detto che il curatore è “parte terza” (vedi il commento del pubblicato pochi giorni fa per una mediazione) . Io concordo con la decisione del Tribunale di Firenze.

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Caro Gianluca, concordo con te sulla terzietà del curatore. Volevo solo evidenziare che però se non fai rientrare il curatore tra i soggetti del secondo comma del 2960, finisce che la presunzione di prescrizione diventa insuperabile. Il creditore non avrebbe alcun mezzo per far valere le proprie ragioni. Il mio è principalmente una questione di “giustizia” in senso lato.

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