Prescrizione presuntiva e giuramento decisorio: Tribunale di Firenze 24-1-2018
Ci troviamo ancora una volta a commentare una decisione giurisprudenziale in materia di prescrizione presuntiva e giuramento decisorio in ambito fallimentare. Ed ancora una volta, la decisione è sfavorevole al professionista creditore ricorrente.Questa volta è un decreto del Tribunale di Firenze emesso il 24 gennaio scorso.
La questione è stata più volte affrontata sul Forum:
- un’analoga ordinanza del 21/09/2016 del Tribunale di Firenze (http://www.forumprocedure.it/inammissible-giuramento-decisorio-curatore) per un caso del tutto simile;
- un articolo di Marco Bettini, che ha esposto la propria esperienza presso il Tribunale di Pisa, indicando una possibile via d’uscita per il superamento di detto divieto (http://www.forumprocedure.it/difendersi-dalleccezione-prescrizione-presuntiva-ex-art-2956-c-1-n-2-c-c/ );
- un’ordinanza della Cassazione 19418/2017 che ribadisce l’orientamento giurisprudenziale di chiusura (http://www.forumprocedure.it/prescrizione-presuntiva-giuramento-decisorio-cass-ord-19418-2017/).
Il ricorso al giuramento decisorio
In sede di ammissione al passivo di un professionista, il curatore ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. (“si prescive in tre anni il diritto: (…) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate“).
Il professionista creditore ha instaurato giudizio di opposizione allo stato passivo e, in tale sede, ha deferito al curatore il giuramento decisorio di cui all’art. 2960 nella forma “de sceintia”, ritenendo che “l’ammissione di tale prova sarebbe doverosa in relazione alla conoscenza che il Curatore abbia di fatti a lui non direttamente riferibili, una volta che se ne riconosca la legittimazione a sollevare l’eccezione predetta”.
Il Tribunale ha però rigettato la richiesta richiamando la giurisprudenza della Cassazione (15570/2015), con motivazione integralmente condivisa. In particolare, pur ampliando il novero dei soggetti legittimati a rilasciare il giuramento decisorio ex art. 2960, comma II, tale giuramento sarebbe comunque ammissibile solo “in quanto riferito alla conoscenza del fatto altrui che ne abbia avuto il curatore. (…) La formulazione del capitolo di giuramento sulla mera circostanza del pagamento è inammissibile non rientrando tale fatto nella sfera di conoscenza propria del curatore.”
Come comportarsi?
E’ opportuno ricordare che esiste anche una giurisprudenza di merito che ritiene ammissibile il ricorso al giuramento decisorio (Trib. Milano 16.2.2017, Trib Vicenza 16.4.2009). Mentre la Cassazione sembra invece consolidata in senso negativo all’ammissibilità.
E’ comunque opportuno leggere tra le righe il decreto del Tribunale di Firenze, perché sembra riconoscere la possibilità di ampliare i soggetti legittimati a rilasciare il giuramento decisorio, comprendendovi quindi anche il Curatore, al quale però non può essere chiesto di giurare sulla circostanza del pagamento in quanto tale fatto non rientra (ed è più che logico) nella sfera di conoscenza del curatore stesso.
A questo punto sorgono due quesiti:
- il curatore, pur essendo soggetto terzo, può essere chiamato al giuramento decisorio? e, se si, cosa gli può essere deferito in giuramento?
- poichè il giuramento decisorio è lo strumento che il codice civile pone a rimedio della prescrizione presuntiva per consentire al creditore di far valere i propri diritti, impedire al curatore di prestare giuramento non impedisce di fatto l’esercizio di un diritto del creditore (con tanto di violazione costituzionale)?
In conclusione, pare ancora irrisolvibile il problema di individuare quale strumento abbia a disposizione il professionista creditore che vanti un credito vecchio di oltre tre anni, di fronte all’eccezione di prescrizione presuntiva del credito promossa dal Curatore ex art. 2956 c.c..
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