Cosa cambia nel sovraindebitamento con il nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”

Un primo sguardo

Aggiornamento con le bozze disponibili ad ottobre 2018

Per dirla in breve: non è un semplice riordino ma una vera e propria rivoluzione. La normativa del nuovo codice è del tutto innovativa e, in generale, molto più favorevole per il debitore.

La normativa sul sovraindebitamento viene inserita nel “Codice della crisi e dell’insolvenza” ed in particolare

  • tra gli STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI  – capo II del Titolo IV (articoli da 65 a 83) (Istituti della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” e del “Concordato minore”, tutti su istanza del debitore)
  • come particolare tipo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – capo IX del TITOLO V (articoli da 268 a 277) (Istituto della “Liquidazione controllata del sovraindebitato” su istanza del debitore, del creditore o del PM se imprese)
  • nel capo X del TITOLO V alla sezione I (articoli da 278 a 281) ove si parla dell’Esdebitazione (per tutti i soggetti ivi compresi quelli che ricadono nel sovraindebitamento)
  • nel capo X del TITOLO V alla sezione II (articoli da 282 a 283) ove si parla in particolare dell’esdebitazione del sovraindebitato (e si introduce un nuovo istituto ovvero l’esdebitazione del “Debitore incapiente”.

Vediamo nel dettaglio:

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il ”Piano del consumatore” cambia nome e si chiama “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

Di grande rilievo è la scomparsa della valutazione del giudice sulla diligenza (indebitamento assunto con colpa) che di fatto grandemente ne ostacola l’accesso in costanza della L. 3/2012.

Nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, per ottenere l’accesso (e poi l’omologa), è sufficiente solo l’assenza di colpa grave, malafede o frode.

Per quanto riguarda il giudizio di convenienza economica, scompare quello dell’OCC nella relazione particolareggiata e rimane quello, eventuale, da parte del giudice (però solo nel caso di contestazioni).

Ma anche qui una grande novità: se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi.

Questa nuova valutazione sarà fatta a cura dell’OCC nella propria relazione.

Quindi, per riassumere, delle modifiche enormemente favorevoli per il debitori-consumatori.

Concordato minore

Per quanto riguarda l’”Accordo del debitore”, anche qui una vera rivoluzione.

L’istituto scompare e viene introdotto, dall’articolo 74 e seguenti, il “Concordato minore” che ha caratteristiche completamente diverse rispetto all’accordo.

Innanzitutto è precluso ai consumatori che quindi hanno a disposizione solo lo strumento della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” (e la liquidazione controllata).

Il “Concordato minore”, come quello “maggiore”, è previsto solo nell’ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.

Riguarda quindi professionisti, le imprese “minori” e le imprese agricole.

Migliorata anche la votazione: ora sono sufficienti il 50% dei crediti (prima il 60%) e permane il favorevolissimo meccanismo del silenzio-assenso.

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Una vera e propria rivoluzione anche nella “Liquidazione del patrimonio” che ora diventa “Liquidazione controllata del sovraindebitato” nell’ambito della Liquidazione giudiziale. Quindi, ancor più di prima, una sorta di “fallimento minore”.

La grande novità è che ora la domanda, anche se pendono procedure esecutive, può essere presentata da un creditore o, se impresa, dal P.M.

Altra novità è che l’accesso non è precluso da eventuali atti in frode.

Scompare la relazione particolareggiata dell’OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Esdebitazione

Altra rivoluzione per l’Esdebitazione che ora interviene comunque entro tre anni ed anche se la procedura non è chiusa.

L’articolo 283 poi introduce una vera e propria novità: l’esdebitazione di diritto del “Debitore incapiente”.

Con questo nuovo istituto, si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave).

Dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi.

Quindi una platea enorme: si pensi ai fidejussori già escussi e tutti coloro che hanno debiti verso il fisco ma nessun bene per farvi fronte.

Riepilogo

La nuova disciplina del CCI si applicherà alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa (diciotto mesi dalla pubblicazione nella G.U.).

La legge 3/2012 regolerà le domande presentate fino a quella data.

Inoltre, non venendo abrogata dal CCI, rimarrà in essere l’articolo 15 che, al comma 9, prevede la possibilità della nomina del “professionista facente funzioni OCC” da parte del Tribunale.

Quindi ricapitolando e per incominciare a familiarizzare con i nuovi istituti:

1) Il “piano del consumatore” è sostituito dalla “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

2) L’”accordo del debitore” è sostituito dal “Concordato minore”.

3 la “Liquidazione del patrimonio” è sostituita dalla “Liquidazione controllata del sovraindebitato

4) viene introdotto il nuovo istituto della “Esdebitazione di diritto del Debitore incapiente”.

A cura di Alessandro Torcini

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4 risposte

  1. Massimiliano ha detto:

    Buongiorno Quando andrà in vigore la modifica

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      Il C.C.I (Codice della crisi e dell’insolvenza) entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione nella G.U. Si parla quindi dell’estate del 2020.

  2. Bruno toscana ha detto:

    ma vi risulta che sia gia pubblicato in G.U.? io non riesco a trovarlo

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