Nuove modalità di comunicazione telematica nel Codice della Crisi dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo

Il nuovo articolo 10 del CCII in vigore dal 28 settembre 2024 ha abolito l’obbligo, per gli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice della crisi, di attivare, nei confronti di tutti coloro che non avevano l’obbligo di dotarsi di una PEC (tra i quali tipicamente i dipendenti, creditori esteri ed in generale le persone fisiche tra i quali ad esempio il legale rappresentate della società), un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura.

La novità

Dal 28 settembre 2024 TUTTI i soggetti nei confronti dei quali gli organi delle procedure devono indirizzare le proprie comunicazioni hanno l’obbligo di munirsi di PEC anche se non sono tra quelli che per legge devono averla attivata.

Difatti la nuova norma prevede che i creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all’estero (diversi da quelli titolari di domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD)), devono indicare agli organi delle procedure l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

E lo stesso obbligo è per il debitore, se persona fisica, nonché per gli amministratori o liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare agli organi della procedura l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

Nella liquidazione giudiziale il curatore procederà ad inviare l’avviso ex art. 200 ai creditori e agli altri interessati con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario ricordando a questi ultimi soggetti l’obbligo, se non lo hanno ancora fatto, di comunicare un loro indirizzo PEC.

Sarà quindi questo l’unico momento in cui il curatore dovrà eventualmente inviare la classica raccomandata postale.

Altre novità

Altre novità da segnalare sono le modifiche all’articolo 126 e 199 del CC.II. ove viene abolita l’assegnazione della PEC da parte della cancelleria al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Prendendo atto di questa modifica, e quindi che la PEC della procedura viene, come peraltro è sempre stato, attivata dal curatore, il comma 2 dell’art. 126 del CC.II. prevede ora che, intervenuta l’accettazione, il curatore comunichi telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.

Da segnalare anche la totale cancellazione dell’articolo 359 che prevedeva l’attivazione di un’area web riservata ove sarebbero stati inseriti tutta una serie di atti e notizie.

Ciò significa che NON deve essere quindi attivato alcun sito web e che le informazioni sulla procedura saranno disponibili, per chi ne avesse interesse, solo con le modalità di cui all’articolo 199 del CC.II.

Altra modifica riguarda l’articolo 149 relativo agli obblighi del debitore: nella sostanza si rimanda alla necessità di comunicare la PEC, adempimento che non fa comunque venire meno per questi soggetti l’obbligo di indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

Obblighi che, si ricorda, sono presidiati da normativa penale: difatti l’art. 327 relativo, tra l’altro, ad inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale, prevede la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi per l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, tra l’altro, non osservi gli obblighi imposti dall’articolo 149.

Da un punto di vista pratico è consigliabile che, al momento del primo incontro con il debitore, il curatore ricordi l’obbligo e verbalizzi la PEC eventualmente indicata dallo stesso debitore.

A proposito di domicilio digitale, in occasione del primo incontro è opportuno che il curatore inviti il legale rappresentante a tenere attiva e presidiare la PEC della società in modo che sia sempre possibile ricevere le notifiche effettuate nei confronti della società stessa.

Tutto questo perché il domicilio digitale della procedura è concetto ben diverso dal domicilio digitale della società. Il primo fa riferimento al curatore per tutti gli adempimenti previsti dal codice della crisi; il secondo fa capo al legale rappresentante (che rimane in carica a tale titolo fino all’estinzione della società) per tutti gli atti destinati alla società in quanto tale.

In occasione del primo incontro naturalmente il curatore ricorderà anche che, ex art. 148 CC.II., tutta la corrispondenza ricevuta (ivi compresa quella elettronica) dovrà essere consegnata allo stesso curatore.

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