Note a Cass. 10379/18 – Prescrizione presuntiva e contratto scritto
La prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 n. 2 c.c. (relativa al credito del professionista a vedersi pagato il compenso per l’attività professionale svolta) non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto, purchè si tratti di compenso per prestazioni eseguite in esecuzione e nella vigenza del contratto medesimo.
Il Tema in Discussione
Si discute se ed in quali limiti operi la prescrizione presuntiva e, soprattutto, se operi quando il credito del quale si chiede il pagamento (nel caso di specie quello del professionista al pagamento del compenso) derivi da contratto stipulato in forma scritta. Come vedremo la Suprema Corte, in linea con il proprio pregresso orientamento, con la sentenza qui esaminata ha ribadito che la prescrizione presuntiva nella fattispecie de qua (art. 2956 n. 2 c.c.), appunto, non opera quando il credito, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto e si tratti di compenso per prestazioni eseguite in esecuzione e nella vigenza del contratto medesimo.
Il Caso Pratico
La vertenza veniva promossa da un soggetto che deduceva di aver svolto per circa otto anni l’attività di gestione ed amministrazione dell’eredità del de cuius e di aver svolto l’incarico dopo essere stato nominato e costituito, con atto scritto, procuratore speciale dell’unica erede, per compiere ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni ereditari, eseguendo, di fatto, l’incarico anche dopo la rinuncia alla procura speciale ed anche, in seguito, per conto dei successivi eredi della suddetta.
Dopo che il Tribunale nel 2007 aveva rigettato la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 n. 2 c.c., la Corte di appello, invece, con sentenza del 2013, accoglieva il gravame condannando gli appellati al pagamento della somma richiesta dal creditore.
In particolare, dopo aver ritenuto che la prestazione professionale de qua era stata certamente una prestazione continuativa e cioè una prestazione comprendente una serie di prestazioni lavorative, anche diverse, reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti, la Corte osservava, a sostegno della decisione assunta, che, nel caso di specie, non potesse operare l’eccepita prescrizione presuntiva per un duplice ordine di motivi: l’incarico professionale era stato conferito al professionista con atto scritto (procura speciale) ed era consistito in un’attività complessa e continuativa.
La decisione di secondo grado veniva impugnata in Cassazione.
La pronuncia della Corte di Cassazione: sentenza n. 10379 del 30 aprile 2018
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, nella parte in cui i ricorrenti lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2956 n. 2 c.c., ribadendo il principio di diritto qui di seguito indicato.
Si legge nella decisione de qua : “i ricorrenti … hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, sul rilievo che l’incarico professionale è stato conferito al professionista con atto scritto (procura speciale) e che tale incarico è consistito in un’attività complessa e continuativa, ha ritenuto che non potesse operare l’eccepita prescrizione presuntiva. In realtà, hanno osservato i ricorrenti, il conferimento dell’incarico professionale per mezzo di una procura speciale redatta con atto pubblico non è assimilabile all’accordo scritto tra le parti che esclude l’operatività della prescrizione presuntiva, tanto più che la procura del …, pur avendo un contenuto amplissimo, non ha avuto ad oggetto il conferimento dell’incarico e non contiene alcun riferimento al compenso per il procuratore”.
Ed ancora : “La corte d’appello, infatti, come in precedenza osservato, ha escluso che, nel caso di specie, potesse operare l’eccepita prescrizione presuntiva per un duplice ordine di motivi: l’incarico professionale è stato conferito al professionista con atto scritto (procura speciale) ed è consistito in un’attività complessa e continuativa. Quest’ultima affermazione non è corretta. L’art. 2956 c.c., n. 2, infatti, nel prevedere che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, non esclude affatto, come ha invece ritenuto la corte d’appello, la prescrizione per il caso in cui la prestazione resa dal professionista sia, come per lo più è, complessa e continuativa. Quanto al resto, le prescrizioni presuntive trovano, in effetti, fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni né rilascio di quietanza scritta, e, pertanto, non operano quando il credito, del quale si chiede il pagamento, deriva da contratto stipulato in forma scritta (Cass. n. 1304 del 1995, per cui ‘la presunzione di pagamento derivante dalle prescrizioni di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta; e questa Corte ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto’; Cass. n. 820 del 2006; conf., più di recente, Cass. n. 11145 del 2012; Cass. n. 9930 del 2014): sempre che il credito azionato in giudizio abbia, nella sua interezza, il suo fondamento, nel contratto scritto.
Se, invece, il credito scaturisce, sia pur solo in parte, dall’esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel contratto scritto, la prescrizione presuntiva riprende la sua ordinaria operatività. Nel caso di specie … si tratta, come è evidente, di un credito che, nella prospettazione dello stesso attore, solo in parte deriva dalla procura del …: le prestazioni asseritamente rese dopo la rinuncia alla procura, infatti, non hanno tratto il loro fondamento nella procura oramai priva di effetti, al pari, evidentemente, delle prestazioni rese prima della cessazione della procura ma estranee, per un motivo o per l’altro, al suo ambito di operatività”.
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