Art. 28 l.f.: le nuove incompatibilità per i curatori, commissari, liquidatori e coadiutori

Dal 25 giugno 2018, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 54 del 2018, sono state introdotte nuove cause di incompatibilità nel caso di particolari rapporti (parentela, affinità, o assidua frequentazione derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) tra l’incaricato ed i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico.

Viene anche introdotto l’obbligo di dichiarare l’esistenza di questi eventuali rapporti con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte d’appello.

E’ stato così modificato l’articolo 28 della L.F. cui è stato aggiunto un ultimo comma: “Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto”.

Questa nuova disciplina delle incompatibilità e degli obblighi di dichiarazione riguarda anche le nomine del per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e nella composizione delle crisi da sovraindebitamento (liquidatori e gestori per la liquidazione).

Quindi, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovremo ricordarci del nuovo obbligo di dichiarare l’insussistenza di rapporti che possono determinare l’incompatibilità.

Tali obblighi non riguardano gli incarichi già in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa ma è buona norma, nel caso, dichiarare la circostanza al giudice delegato per mettere il Tribunale in condizioni di provvedere sull’eventuale sostituzione.

Identici obblighi gravano anche sui coadiutori nominati in base all’articolo 32 L.F..

Questi dovranno però rilasciare la dichiarazione al curatore entro due giorni dal momento in cui hanno avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio all’attività. Il curatore, entro i due giorni successivi, provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, il curatore non potrà avvalersi del coadiutore nominato.

Con il consueto scopo pratico, di seguito si riporta una bozza della nuova comunicazione di accettazione della nomina a curatore.

LA NUOVA ISTANZA PER L’ACCETTAZIONE


TRIBUNALE DI FIRENZE

– Cancelleria fallimenti –

Al Sig. Giudice Delegato al fallimento della società ”__________”

* * * * * * * * * *

OGGETTO: Accettazione del curatore

GIUDICE DELEGATO: Dott./Dott.ssa ___________

REG. FALL. N°: _____________

* * * * * * * * * *

Il sottoscritto Dott. ___________________, nominato Curatore del fallimento sopra indicato con provvedimento del ___ depositato in data ____ e di cui è venuto a conoscenza in data _______, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 l.f.,

comunica

di accettare l’incarico.

Dichiara di non trovarsi in alcuna causa d’incompatibilità prevista dalla legge fallimentare.

Dichiara inoltre l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 35, comma 4-bis, e l’insussistenza dei rapporti di cui all’art. 35.2. del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Confermando l’accettazione della carica, ringrazia l’On. le Tribunale per la fiducia accordatagli.

Con osservanza,

Firenze, __________

IL CURATORE

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