L’autorizzazione del G.D. non esonera il Curatore da responsabilità. Note a Cass. 13597/2020
La Suprema Corte, con la sentenza 13597 del 2/7/2020, è recentemente intervenuta sulla questione della responsabilità del Curatore, anche a seguito della riformulazione dell’art. 38 l.f. (Cass.13597-2020). La Corte ha enunciato più principi:
- l’azione di responsabilità contro il curatore revocato ha natura contrattuale;
- dal curatore si pretende la diligenza correlata alla perizia richiesta dall’incarico professionale;
- l’eventuale autorizzazione del giudice delegato risulta irrilevante ai fini della responsabilità del curatore; può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale.
Vogliamo principalmente soffermarci su quest’ultimo aspetto, ma prima riassumiamo l’intera sentenza.
1. Natura contrattuale dell’azione di responsabilità
Su questo punto la Cassazione conferma nuovamente il proprio consolidato orientamento: l’azione di responsabilità contro il curatore revocato ex art. 38 l.f., ha natura contrattuale, in quanto il rapporto è lato sensu equiparabile al mandato e perché l’azione si ricollega alla violazione di obblighi che la legge pone a carico dell’organo concorsuale (Cass. 16589/2019, 25687/2018, 16214/2007, 5044/2001, 1507/2000, 8716/1996).
Secondo i giudici, in tal senso depone anche la riformulazione dell’art. 38 della l.f., che dispone che “il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (…) con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. Invece, il precedente testo dell’art. 38 prevedeva solamente che il curatore dovesse “adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio”.
Tale modifica comporta automaticamente il passaggio dal 1° comma dell’art. 1176 c.c. (la diligenza del buon padre di famiglia) al 2° comma (nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata). Ciò confermerebbe, a maggior ragione, la natura contrattuale dell’azione di responsabilità.
2. La diligenza che il Curatore deve prestare
Ne consegue, quindi, che “dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).”
Pertanto, non è più sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia, ma si richiede una diligenza qualificata in funzione della natura dell’incarico professionale attribuito.
3. L’autorizzazione del Giudice Delegato e la responsabilità del Curatore
Veniamo all’ultimo breve inciso con cui si chiudono le motivazioni della sentenza, ma che costituisce un vero e proprio principio, che si riporta qui si seguito:
“ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale”.
Ebbene, colleghi curatori l’eventuale autorizzazione del giudice delegato al compimento (o anche al non compimento) di un atto, non esonera minimamente il curatore dalle proprie responsabilità. Tutt’al più, può comportare una corresponsabilità del giudice stesso che si aggiunge, ma non elimina o riduce quella del curatore.
Questo ci porta a richiamare l’attenzione su due aspetti ben precisi.
3.1 Ruoli e funzioni
In primo luogo, il ruolo e le funzioni che i due organi (curatore e giudice delegato) rivestono secondo la legge fallimentare:
- Art. 25: Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura
- Art. 31: Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’àmbito delle funzioni ad esso attribuite
Ricordiamoci che, ben diversa era la situazione ante riforma del 2005, quando i medesimi articoli prevedevano che:
- Art. 25: Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento
- Art. 31: Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato
Dalla riforma, il giudice delegato non ha più la direzione della procedura, ma solo il controllo e la vigilanza (ruolo confermato anche nel Codice della Crisi).
3.2. La prassi
Veniamo, pertanto, al secondo aspetto da mettere in rilievo: la prassi. Come curatori (ma non solo noi) ci dimentichiamo spesso i reciproci ruoli di giudice e curatore nell’ambito della procedura, ovverosia rispettivamente di controllore (il giudice) e di amministratore (il curatore).
Infatti, con estrema disinvoltura ci troviamo spesso a chiedere l’autorizzazione al giudice anche per effettuare operazioni per le quali avremmo solamente un dovere di informazione, in quanto la legge ci riconosce già il potere.
Altrettanto spesso il ricorso all’autorizzazione del magistrato lo effettuiamo solo per metterci al riparo da eventuali responsabilità (“mi faccio autorizzare dal G.D. e sono tranquillo”).
E invece no! La Cassazione ci ricorda che l’autorizzazione del giudice, non ci esonera in alcun modo dalle nostre responsabilità professionali. Magari, con detta autorizzazione, finiamo solo per inguaiare anche il magistrato in un concorso di responsabilità.
Conclusioni
Come professionisti, siamo chiamati a svolgere un incarico con la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale ricevuto. E’ un’attività professionale qualificata che richiede una diligenza ben superiore a quella ordinaria del buon padre di famiglia.
Il punto di riferimento per il corretto operato del Curatore resta sempre e comunque la legge, tenendo presente il principio enunciato dalla sentenza in esame (Cass. 13597/2020) che può essere visto anche come un vero e proprio monito, per cui l’eventuale autorizzazione del giudice delegato risulta irrilevante ai fini della responsabilità del curatore fallimentare.
E’ evidente che, quanto esposto per il curatore, potrà essere esteso anche al Commissario Giudiziale (art. 165) ed al Liquidatore (art. 182).
MC
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