ART. 213 – CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 213 – CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

Il primo comma dell’art. 213 L.F. dispone che: “Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione … devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.”

Confrontiamo adesso questa disposizione con quella, speculare, riferita al fallimento (art. 116, 1° comma, L.F.): “Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale … il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.”

Viene spontaneo chiedersi se vi sia differenza fra la documentazione che, in sede di chiusura di una liquidazione coatta amministrativa, deve presentare il commissario liquidatore e quella che viene invece richiesta al curatore di un fallimento. Da una parte infatti si parla di “bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione” e dall’altra di “esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura”.

In particolare i termini usati dal legislatore nell’art. 213 fanno temere che il commissario liquidatore sia soggetto all’obbligo di gestire contabilmente la liquidazione coatta amministrativa con i criteri tipici di una liquidazione ordinaria, con la presa in carico della situazione contabile alla data del decreto con cui viene avviata la procedura e la redazione di un vero e proprio bilancio, magari nella forma CEE e magari anche corredato dalla nota integrativa!!

Chi scrive non è di questo avviso.

La procedura di liquidazione coatta amministrativa infatti segue lo stesso percorso di quella fallimentare, con la redazione di un inventario apposito e uno specifico stato passivo.

La dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, come quella di fallimento, segna un taglio netto con la gestione contabile antecedente: da quel momento si riparte con un diverso attivo e un diverso passivo, nonché con una diversa metodologia di rendicontazione, più chiara ed adatta ad una procedura concorsuale.

Volendo poi essere pragmatici, argomentando il contrario andremmo incontro ad adempimenti terribili, visto lo stato di abbandono contabile in cui versano nella maggior parte dei casi le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Anche l’ultimo comma dell’art. 205 L.F. sembra confermare questa interpretazione là dove recita: “Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione …”.

Ma allora che tipo di documentazione deve presentare il commissario liquidatore in sede di chiusura? E’ il rendiconto tipico delle procedure fallimentari o è qualcosa di diverso?

Tornando all’obbligo di relazione semestrale disposto dall’art. 205 L.F., si segnala che l’autorità che vigila sulle liquidazioni coatte amministrative (leggasi Ministero dello Sviluppo Economico) ha predisposto uno schema che, sebbene possa apparire singolare ai curatori abituati ai rendiconti fallimentari, ha certamente il pregio di rendere uniforme la procedura di rendicontazione.

Orbene, se in via periodica il commissario liquidatore è tenuto a descrivere la situazione patrimoniale e le operazioni compiute avvalendosi dello schema predisposto dal M.S.E., chi scrive ritiene che anche in sede di chiusura debba essere adottato analogo prospetto.

Non avrebbe altrimenti senso rendicontare con una certa “modalità contabile” allo scadere di ogni semestre per dover poi rielaborare tutto alla fine della procedura con lo scopo di tirar fuori un diverso documento in ossequio alla infelice definizione inserita dal legislatore nel primo comma dell’art. 213.

Si allega al presente articolo il foglio di calcolo con lo schema di relazione semestrale predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

All. 3 – schema contabile semestrale buono

 

Simone Sardelli

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Una risposta

  1. Simone Sardelli ha detto:

    Possiamo confermare la conclusione contenuta in questo articolo circa il tipo di documentazione che il Commissario Liquidatore dovrebbe presentare in sede di chiusura della liquidazione, riportando quanto accaduto nella diretta esperienza della chiusura di una Liquidazione Coatta Amministrativa.
    Prima dell’ultimo riparto ai creditori, abbiamo inviato al Ministero dello Sviluppo Economico quanto previsto all’art. 213 L.F., ovvero il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione.
    Non si tratta però del bilancio che viene presentato in caso di liquidazione ordinaria, redatto secondo i criteri tipici della stessa, ma di qualcosa di molto più semplice.
    Il “nostro” bilancio finale riporta sinteticamente:
    – Il totale delle entrate e il totale delle uscite: quindi il netto realizzato;
    – Eventuali riparti parziali a favore di creditori privilegiati e chirografari;
    – La somma disponibile, che dovrà essere ripartita tra i creditori ammessi e che al momento risulta depositata in un c/c bancario;
    – Allegati: prospetto contenente il dettaglio delle entrate e delle uscite e la copia dell’estratto conto bancario.
    Ebbene, il Ministero dello Sviluppo Economico ha restituito al Commissario Liquidatore tali documenti debitamente vidimati, ordinandone il deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente, e ammettendo implicitamente un uso improprio delle parole “bilancio finale di liquidazione” da parte del nostro Legislatore all’interno dell’articolo in questione.
    Dott. Simone Sardelli

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