I contratti in corso d’esecuzione nel concordato “in bianco”

I contratti in corso d’esecuzione nel concordato “in bianco” o “con riserva

Il presente articolo si propone di trattare uno degli argomenti che maggiormente animano il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ovvero l’applicabilità dell’art. 169-bis L.F. (contratti in corso d’esecuzione) al concordato “in bianco” o “con riserva”.

Introducendo tale disposizione, il Legislatore ha preso atto di quello che costituiva, prima dell’entrata in vigore della norma, un impedimento all’accesso alla procedura concordataria, rappresentato dall’impossibilità di poter interrompere l’esecuzione di un contratto non più conveniente, che poteva risultare di ostacolo alla prosecuzione dell’attività, impedire il successo della procedura stessa e conseguentemente il salvataggio dell’impresa.

Ma la novità ha portato con sé incertezza interpretativa e non pochi argomenti di dibattito. Uno di questi riguarda, senz’altro, l’applicabilità della disciplina dei contratti in corso d’esecuzione al concordato in bianco.

Cosa dice l’art. 169-bis L.F.

L’articolo prevede che il debitore, nel ricorso di cui all’art. 161, possa chiedere al Tribunale (nel ricorso di cui all’art. 161) o al Giudice Delegato (dopo il decreto di ammissione), l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso d’esecuzione alla data di presentazione del ricorso o a sospenderli per non più di 60 giorni, prorogabili solo una volta.
Come già evidenziato nel precedente articolo pubblicato (vedi), in caso di scioglimento/sospensione, il contraente ha diritto ad un indennizzo che viene soddisfatto in moneta concordataria. Da ciò possono derivare notevoli vantaggi per il debitore che può così trasformare in debiti concorsuali chirografari delle somme o degli impegni che altrimenti potrebbero gravare sulla fattibilità del concordato.

La Giurisprudenza di merito nella scelta tra scioglimento e sospensione

La Giurisprudenza si è espressa in vari modi su tale problematica; le posizioni possono essere riassunte in tre gruppi.

1) Sentenze che negano la possibilità di scioglimento dei contratti

Si segnalano ad esempio Tribunale di Milano (10 luglio 2014) e Tribunale di Prato (08 agosto 2014) per il quale “lo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis l. fall. può essere disposto solo a seguito della presentazione del piano e della proposta concordatari, perché solo in tale momento è possibile verificare la funzionalità dello scioglimento del contratto rispetto a questi ultimi”.

2) Sentenze che negano lo scioglimento ma consentono la sospensione

L’orientamento giurisprudenziale sostenuto in queste pronunce è quello di autorizzare la sola sospensione dei contratti in corso d’esecuzione alla data della presentazione del ricorso ex art. 161 comma 6°, ma non lo scioglimento, data la definitività e l’irreversibilità degli effetti che questo comporta nella fase preliminare ovvero prenotativa della procedura concordataria; fase in cui il Tribunale non può evincere dal solo ricorso elementi sufficienti per valutare la possibilità di concedere o meno l’autorizzazione, e il debitore, dal canto suo, potrebbe decidere di non depositare piano e proposta nel termine concesso dal Tribunale, ma di presentare una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.
Pertanto lo scioglimento verrebbe concesso soltanto con il deposito di piano e proposta definitivi.
Si segnala in proposito Tribunale di Pistoia (30 ottobre 2012).

3) Sentenze che riconoscono l’ammissibilità dello scioglimento/sospensione

Non tutta la La Giurisprudenza prevalente è concorde con questa interpretazione, sostenendo la piena applicabilità del 169-bis anche al concordato in bianco (si vedano Tribunale di Terni (27 dicembre 2013) e Tribunale Appello di Genova (10 febbraio 2014).

Le pronunce ora menzionate ritengono infatti che il richiamo all’articolo 161 riguardi anche il 6° comma, in quanto la ratio sottesa alla disciplina dei contratti in corso d’esecuzione non è quella di tutelare il contraente in bonis dall’inadempimento del debitore, bensì quella favorire l’accesso al concordato e di proteggere il debitore stesso nella fase preparatoria del piano e della proposta, anche con sacrificio degli interessi dei creditori. Ed è la medesima ratio che sta alla base degli istituti delle autorizzazioni al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ex art. 161, comma 7.

In particolare il tribunale giudice genovese ha ritenuto opportuno precisare che l’art. 161 al comma 6° non disciplina una diversa tipologia di concordato rispetto a quello “ordinario” del comma 1: la Legge Fallimentare ammette uno solo tipo di concordato preventivo e l’art. 161 al primo comma e poi al sesto prevede solo due modalità diverse di presentazione del ricorso, ma non differenti tipi di concordato. Dunque, sarebbe errato consentire lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso d’esecuzione nel primo caso e non nel secondo.

Secondo questa tesi, per autorizzare lo scioglimento di contratti in corso d’esecuzione sarebbe quindi sufficiente che la domanda prenotativa contenesse gli elementi essenziali della proposta e del piano, ma non sarebbe necessario richiedere il deposito di tali documenti al momento della presentazione del ricorso.

Conclusioni

L’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile la disciplina dell’art.169-bis anche al concordato in bianco appare pienamente condivisibile e coerente con i più recenti interventi legislativi che hanno modificato la normativa fallimentare. Pertanto, c’è da chiedersi, perché il Legislatore che è intervenuto pesantemente per favorire la continuità aziendale dovrebbe poi tirarsi indietro, impedendo al debitore di poter chiedere l’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione di contratti che potrebbero rallentare la prosecuzione dell’attività e vanificare la procedura?
E poi, a ben veder, nemmeno il concordato “pieno” può dare la certezza che sembra mancare nel concordato “con riserva”: il Tribunale potrebbe autorizzare lo scioglimento dei contratti in corso d’esecuzione al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, ma poi emanare un decreto di rigetto e non ammettere il debitore alla procedura concordataria.

Dr.ssa Nicoletta Lamanna

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