QUESITO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA
Simone Santucci scrive:
Buonasera. Posso sottoporre un quesito? In caso di fallimento o liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) di una società cooperativa consortile a.r.l non avente scopi di lucro e retta con principi di mutualità, i beni (capannoni artigianali) assegnati ai soci (soggetti giuridici)con atti di assegnazione notarili (si noti bene non rogiti ma atti di assegnazione) confluiscono automaticamente nella formazione dell’attivo?
Grazie
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono caratterizzate dal fatto che gli alloggi costruiti non potranno essere assegnati in proprietà ai singoli soci, ma dovranno appartenere sempre alla società cooperativa e, nel caso di scioglimento di questa, passare in proprietà agli istituti per case popolari. Infatti si afferma che nella proprietà indivisa l’oggetto sociale della cooperativa non si concretizza nell’attribuzione dell’alloggio in proprietà ai soci, bensì nella realizzazione dell’alloggio (che rimane di proprietà della cooperativa) e pertanto nella gestione del patrimonio costruttivo realizzato.
La caratteristica di queste cooperative edilizie è nel senso che per esse non vale il procedimento acquisitivo dell’alloggio previsto per le cooperative a proprietà individuale (prenotazione, assegnazione, mutuo individuale), perché quest’ultimo procedimento deve ritenersi razionalmente limitato all’esigenza di attribuire al socio la proprietà dell’alloggio.
La disciplina della cooperativa a proprietà indivisa può così riassumersi:
a) divieto di cessione degli alloggi ai soci;
b) obbligo di trasferire gli alloggi agli IACP in caso di liquidazione o scioglimento della società;
c) un elenco rigido delle qualità soggettive che dovevano caratterizzare i soci (cittadinanza italiana, residenza nel Comune di ubicazione dell’alloggio, impossidenza di altri alloggi, divieto di cessione a soci che avessero avuto attribuzione di altro alloggio finanziato dallo Stato, requisiti di reddito).
Questo il motivo di fondo per cui è stato affermato che nella cooperativa a proprietà indivisa si ha una gestione comune di tutti i soci con l’ente proprietario delle abitazioni, mentre gli obblighi dei singoli soci, una volta estinto il mutuo con il quale si è realizzata la costruzione, si sostanziano nelle spese di manutenzione degli alloggi.
La legge 17 febbraio 1992, n. 179 reca un Capo VI in cui regolamenta:
a) la disciplina in caso di trasformazione della cooperativa a proprietà indivisa in cooperativa a proprietà individuale (art. 18);
b) la disciplina dell’acquisizione, da parte degli istituti autonomi case popolari, del patrimonio immobiliare della cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa (art. 19).
Dott. Simone Sardelli.