L’imposta di bollo sui conti bancari accesi alle procedure concorsuali

AGGIORNAMENTO

Successivamente alla pubblicazione del seguente articolo, un collega di Pistoia, utilizzando le medesime motivazioni ha presentato un interpello alla D.R.E. Toscana sostenendo il principio dell’esenzione dell’imposta di bollo sui conti accesi alle procedure.

La Direzione Regionale ha condiviso l’assunto ed affermato che risulta applicabile solo l’imposta di bollo nella misura di € 2,00 sugli estratti conto, nel caso di superamento del limite di € 77,47.

Vi allego il link all’ODCEC di Pistoia.


Il presente articolo ha l’obiettivo di esaminare l’applicabilità dell’imposta di bollo ai conti bancari accesi a nome delle procedure concorsuali.

La normativa

L’art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Manovra Monti), ha modificato la disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti conto, rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.

In particolare, è stata modificato l’art. 13 e relative note della Tariffa allegata al DPR 642/72, con effetto a partire dal 1° gennaio 2012.

In questa non sede non interessa analizzare le modifiche ed i nuovi importi dell’imposta di bollo stabiliti con detta manovra. Preme, invece, evidenziare che il comma 5 di detto art. 19 del D.L. 201/2011 ha demandato ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione delle modifiche apportate all’articolo 13 della Tariffa di Bollo.

Il DM 24 maggio 2012 nel disciplinare le nuove norme in materia di imposta di bollo ha espressamente introdotto una particolare esenzione all’art. 1, comma 1, lettera b) laddove precisa che “non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria”.

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 48/E del 21 dicembre 2012 (dedicata all’esame delle modifiche all’Imposta di bollo) ha pienamente confermato detta esenzione, chiarendo che: “L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, commi 2- bis e 2- ter, non trova applicazione, inoltre, con riferimento ai rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria. Il DM 24 maggio 2012 precisa, infatti, all’articolo 1, lettera b), che, ai fini in esame, non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria. In considerazione di tale previsione, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, non trova applicazione, a titolo esemplificativo, per i depositi giudiziari di cui al regio decreto 10 marzo 1910, n. 149 (Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari) nonché per quelli intestati al Fondo unico giustizia (…)”.

A chi spetta l’esenzione dall’imposta di bollo?

La norma è del tutto esplicita: l’imposta di bollo di cui all’art. 13 non trova applicazione per i rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria.

Purtroppo, come prassi ormai consolidata del costume italiano, gran parte degli operatori bancari si sono uniformati al “silenzio” della circolare: l’Agenzia non li ha enunciati come esenti, di conseguenza il bollo sui conti delle procedure è dovuto.

In realtà, l’Agenzia delle Entrate offre un’elencazione esemplificativa, ma non esaustiva dei casi di applicazione dell’esenzione, limitandosi ai libretti di deposito giudiziari ed ai conti intestati al Fondo unico giustizia: non si pronuncia su tutto il resto, compreso i rapporti aperti per conto delle procedure concorsuali.

Nell’ipotesi del fallimento, è evidente che non vi è un vero e proprio ordine dell’autorità giudiziaria all’apertura del conto, ma interviene il disposto dell’art. 34 della l.f. che prevede che “le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o preso una banca scelti dal curatore“.

Si potrebbe obiettare che è il Curatore ad operare l’apertura del conto (a nostro avviso per una scelta di economia processuale del legislatore), ma neppure per i libretti di deposito giudiziari che vengono aperti nelle esecuzioni immobiliari vi è un ordine preciso del giudice; gli stessi vengono aperti direttamente dal professionista delegato che si reca presso l’ufficio postale o comunque, in generale, dalla Cancelleria. Eppure, per detti libretti il bollo non è dovuto!

Nel fallimento, il Curatore agisce in forza di legge per conto dell’autorità giudiziaria, e non potrebbe essere altrimenti:

  • il Curatore non opera per proprio conto;
  • il Curatore non è il legale rappresentante del fallito o della società fallita;
  • egli viene nominato dal Tribunale per svolgere una funzione di ausilio alla giustizia così come gli è riconosciuta dalla legge;
  • tra l’altro, l’operatività su detti conti per il Curatore è pressoché nulla, in quanto solamente il Giudice Delegato può autorizzare il prelevamento delle somme depositate ed il Curatore ha solo una funzione amministrativa sugli stessi.

A nostro avviso, stanti le precedenti considerazioni l’imposta di bollo sui conti bancari del fallimento non è dovuta. Le medesime considerazioni possono estendersi anche ai conti aperti dalle altre procedure concorsuali.

Come abbiamo potuto appurare, la stessa ABI nei propri corsi di formazione evidenzia che l’esenzione di che trattasi dovrebbe applicarsi anche ai conti intestati alle procedure concorsuali. Infatti, negli atti di detti incontri si legge:
Riguardo ai rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria riteniamo vi rientrino tutti quelli che la banca è tenuta ad attivare su apposita richiesta di un giudice delegato, di un tribunale o di altro organo giudiziario.
Quindi, oltre ai rapporti intestati ai tribunali a alle ulteriori articolazioni dell’autorità giudiziaria, dovrebbero rientrare nella categoria anche quelli intestati a:
– concordato preventivo;
– ricorso avverso istanza di fallimento;
– sentenza di fallimento;
– esercizio provvisorio nel fallimento;
– creditore irreperibile nel fallimento;
– amministrazione controllata;
– liquidazione coatta amministrativa;
– esecuzioni mobiliari;
– esecuzioni immobiliari;
– conversione di pignoramento in esecuzioni mobiliari e immobiliari;
– deposito cauzionale su disposizione del giudice;
– aste giudiziarie;
– custodia giudiziaria;
– eredità accettate con beneficio d’inventario (se c’è intervento di un tribunale);
– sequestri giudiziari;
– eredità giacente;
– deposito acceso a favore di minore/incapace su provvedimento del giudice tutelare;
– cause civili;
– cause penali;
– FUG (fondo unico giustizia).”

Cosa fare?

Da quanto ci risulta, ci sono Istituti di credito che continuano (ahimé) ad applicare l’imposta di bollo sui conti aperti dalle procedure concorsuali, ma ve ne sono anche altri che invece li considerano esenti.

E’ evidente che per i fallimenti “poveri, con somme depositate di modesto ammontare, l’applicazione del bollo (pari a 100 euro annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche) può essere tale da superare ampiamente i modesti importi riconosciuti per gli interessi attivi. In tal modo, tenere aperto un conto si trasforma in un costo per la procedura. Sarà, quindi, conveniente aprire il conto della procedura presso un Istituto di Credito che garantisce l’esenzione dal bollo e alcuna spesa di tenuta conto, indipendentemente dal tasso d’interesse attivo applicato.

Il consiglio, quindi, è quello di non farsi abbagliare dalla promessa di tassi di interesse attivo allettanti, ma di effettuare un’analisi completa dei costi/benefici di un conto, facendo attenzione alle spese applicate, ivi compresa l’imposta di bollo.

Nel caso di conti già aperti sarebbe opportuno richiedere alla banca l’esenzione dall’imposta ed il rimborso delle somme precedentemente addebitate a tale titolo. Qualora la risposta fosse negativa, non resta altro da fare che chiedere al Giudice Delegato l’autorizzazione a trasferire altrove il conto della procedura.

Dott. Massimo Cambi

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2 risposte

  1. gabriella ha detto:

    Buonasera dott. Cambi.
    Le faccio una domanda. Nel caso in cui un delegato alla vendita, decida di aprire il conto in capo a se stesso, come persona fisica ( perchè lo stesso delegato non ha autorizzazione del Giudice ad utilizzare il codice fiscale del Tribunale o perchè l’istanza viene accolta dopo molti mesi), in quel caso il bollo è dovuto oppure no??
    Trattasi di procedura esecutiva aperta a nome dello stesso delegato alla vendita e non a nome del Tribunale. Il DM 24/05/2012 quindi cosa prevede o la stessa circolare 48/E del 21/12/2012????
    Aprire una procedura esecutiva a nome di Mario Rossi ha sempre l’esenzione dell’imposta di bollo??
    Attendo sue
    Grazie

    • Dott. Massimo Cambi ha detto:

      Il DM 24/5/2012 espressamente prevede che “Non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria“. Pertanto, ogni qual volta un conto sia aperto per “ordine” dell’autorità giudiziaria, l’imposta di bollo non è dovuta.
      Nel suo caso non ho capito bene il motivo per cui il conto venga aperto a nome del delegato e non della procedura, anche perché non vedo come i denari ricavati da una vendita giudiziale possano finire su di un conto corrente intestato ad un soggetto terzo (il delegato). Anche in tale ipotesi sarebbe necessaria un’autorizzazione del giudice.

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