La Finanza “terza” e “nuova” nella prospettiva riformatrice
Antonio Pezzano e Massimiliano Ratti, nell’articolo che di seguito pubblichiamo, hanno affrontato un tema che probabilmente è sempre più decisivo rispetto ad un concordato preventivo anche in continuità che rischia l’estinzione per …una incomprenbile “prevalenza” della nuova legge ma al contrario (art. 6 della L. 155/2017).
La Finanza terza e nuova nella prospettiva riformatrice.pdf
L’approssimarsi dell’emanazione dei decreti attuativi della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 offre lo spunto per affrontare in una visione prismatica e, per taluni aspetti, futuristica l’annoso dilemma dell’allocazione del quid pluris che scaturisce a seguito dell’omologazione d’un concordato fondato sulla prosecuzione, sia diretta che indiretta, dell’attività di impresa, in ragione dell’appeal legislativo ad esso riservato e rinnovato.
Gli autori si soffermano, così, all’ipotesi disciplinata dall’art. 186-bis l.fall., in ragione della sua eccezionale propulsione nell’accesso al concordato, riconosciuta dall’art. 160, comma 4, l.fall., anche se lo spunto del presente contributo viene offerto proprio dalla imminente modifica di quest’ultima norma, derivante dalla lettera a) dell’art. 6 della legge delega 155/2017, laddove, nel (solo) concordato liquidatorio, l’assicurazione di pagamento d’una percentuale non inferiore al venti per cento viene correlativamente gravata dell’apporto di risorse esterne.
L’ulteriore sbarramento, ivi frapposto all’ammissione del concordato esulante dalla disciplina precettiva dell’art. 186-bis l.fall., coniugato alla priorità di trattazione invece deputata alle proposte che comportino il superamento della crisi, anche per il tramite di un diverso imprenditore, in regime di continuità aziendale, implicano una pregiudiziale divagazione di indagine sul tema della qualificazione del concordato, per poi procedere ad una dipanante riflessione sul discrimine che ammanta la “finanza esterna” e la “finanza nuova”
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