Rapporti tra procedure esecutive pendenti e liquidazione del patrimonio

Liquidazione del patrimonio
Provvedimento Tribunale Firenze 17.1.2018 N.Rg 1651/2017

L’art 14 quinquies al comma 2 lettera b) stabilisce che con il decreto di apertura della liquidazione, il giudice “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.

L’art 14 novies comma 2 ultima parte stabilisce “se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”.

Ad una lettura sommaria le due norme sembrerebbero in conflitto, perché da una parte non consentono di proseguire le esecuzioni pendenti e dall’altra consentono al liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti.

A bene vedere, una lettura approfondita delle norme ed una interpretazione sistematica delle stesse in combinato disposto e nell’ottica del funzionamento dell’istituto, impone di ritenere che il giudice che apre la liquidazione dispone che non possano essere iniziate o proseguite le procedure esecutive sui beni del sovraindebitato da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al solo scopo di impedire atti individuali in contrasto con una procedura che ha natura e caratteristiche concorsuali e, così, consentire al liquidatore di valutare se subentrare nell’esecuzione oppure procedere ad una liquidazione alternativa dei beni.

La logica è la medesima che è alla base del disposto degli artt 51 e 107 comma 61.f.

Se, quindi, l’improcedibilità prevista dalla legge è strumentale alla liquidazione, il provvedimento assunto dal Giudice delle Esecuzioni che ” blocca” le procedure in corso in esecuzione del provvedimento del giudice della liquidazione non può pregiudicare il diritto del liquidatore, riconosciutogli dalla legge, di subentrare nelle esecuzioni stesse se ritenga ciò più conveniente per i creditori ed il debitore.

L’istanza per la declaratoria di improcedibilità avanzata dalla debitrice ha, quindi, sortito il semplice effetto di far dare esecuzione al provvedimento che ha dichiarato aperta la liquidazione, pertanto, è priva di senso la deduzione secondo la quale il liquidatore avrebbe dovuto opporsi ex art 117 c.p.c. al provvedimento conseguente atteso che lo stesso è stato adottato nell’interesse della procedura liquidatoria.

Non può neppure ritenersi che, a seguito del provvedimento del GE la procedura non fosse più pendente, così da escludere il diritto del liquidatore a volervi subentrare: a bene vedere, la legge è chiara. Il liquidatore può subentrare nelle procedure esecutive che erano pendenti “alla data di apertura della liquidazione”.

Nel caso di specie, alla data di apertura della liquidazione, le procedure esecutive erano pendenti ed il provvedimento del GE è solo successivo e, come risulta dal testo, è stato adottato proprio in conseguenza dell’apertura della liquidazione: in tali procedure, quindi, il liquidatore è legittimato ad intervenire chiedendo semplicemente la revoca del provvedimento di improcedibilità e la prosecuzione della esecuzione da parte sua perché strumentale al miglior soddisfacimento dei creditori (ferma restando l’anticipazione delle spese da parte dei creditori che saranno loro rese in prededuzione, in considerazione dell’assenza di fondi da parte della procedura).

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2 risposte

  1. GASPARE PILLITTERI ha detto:

    Ho in corso un pignoramento presso terzi INPS con scadenza maggio 2023. Un successivo pignoramento in coda la cui ordinanza di assegnazione somme è stata notificata nel 2017. Dmanda quale sarà il limite impignorabile alla luce delle nuove disposizioni, e quale obbligo ha l’ente previdenziale nei confronti del pensionato prima di azionare il secondo pignoramento. GRAZIE

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