La meritevolezza nella Liquidazione del Patrimonio
Per accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio di cui alla L. 3/2012 è necessario soddisfare il requisito della meritevolezza? e come si declina il favor debitoris? Il Tribunale di Firenze ha affrontato tali questioni, assieme ad altre, con una recente ordinanza.
1. La vicenda
Due coniugi, a seguito di istanze separate, sono stati ammessi alla procedura di Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, offrendo ai creditori tutti i loro beni:
- un immobile in comproprietà su cui era già pendente una procedura esecutiva immobiliare;
- pochi beni mobili, tra cui due auto;
- NON i redditi, perchè al momento risultavano inferiori al limite di sussistenza stabilito dal giudice con il decreto di apertura della procedura.
Il creditore ipotecario, che aveva intrapreso la procedura esecutiva immobiliare, ha presentato reclamo chiedendo la revoca dei due provvedimenti di apertura della liquidazione. Nella motivazioni ha dedotto l’assenza del requisito della meritevolezza in capo ai due sovraindebitati, in quanto questi ultimi non avrebbero messo a disposizione dei creditori altri beni salvo l’unico bene immobile su cui già pendeva esecuzione immobiliare.
Inoltre, la procedura di liquidazione non porterebbe alcun vantaggio ai creditori, ma anzi aggraverebbe le spese da sostenere per gli stessi, oltre a precludere al creditore fondiario la possibilità di usufruire del beneficio processuale di cui all’art. 41 TUB (incasso anticipato al momento della vendita del bene esecutato).
In definitiva, in carenza di altro attivo da liquidare, il creditore ricorrente ha eccepito che “in assenza di un qualunque patrimonio da liquidare, l‘eventuale e futura possibilità di accedere alla procedura di esdebitazione non poteva da sola costituire elemento idoneo all’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione del patrimonio, come ritenuto erroneamente dal Tribunale“.
2. L’ordinanza (pdf ordinanza)
Il Tribunale ha rigettato i reclami con una lunga motivazione, a cui si rimanda, e di cui preme evidenziare alcuni aspetti salienti.
In particolare, con riferimento alla meritevolezza, il Tribunale riconosce che si tratta di un requisito che attiene l’eventuale successiva esdebitazione e non l’apertura della procedura di liquidazione, mentre per quanto riguarda il favor debitoris, il Collegio evidenzia che la funzione della procedura di liquidazione è quella di consentire ai debitori di provvedere a soddisfare i propri creditori nei limiti delle loro possibilità, così da avere accesso alla esdebitazione.
Beni offerti ai creditori
La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore, tuttavia “il legislatore non ha richiamato un limite minimo di beni, purché siano conferiti nella liquidazione tutti quelli nella titolarità del debitore, salvo quelli espressamente esclusi, cosicché la domanda può essere legittimamente proposta anche da chi sia solo titolare di redditi o proprietario di un solo bene”.
Esclusione dei redditi
Nel caso di specie, “l’esclusione del reddito da lavoro dalla liquidazione risulta perfettamente in linea con la previsione normativa che consente di non annoverarlo laddove sia necessario, come nel caso di specie, al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
È evidente, comunque, che, qualora nel quadriennio subentrino nuovi o più elevati redditi gli stessi ben potranno essere appresi alla procedura come previsto dall’art 14 undecies l.c.“.
Procedure pendenti
“Tra le condizioni soggettive per l’apertura della liquidazione non è annoverato alcun richiamo alla pendenza di procedure concorsuali.”
“…con l’apertura della liquidazione le procedure pendenti divengono improcedibili a meno che il liquidatore non dichiari di volerci subentrare: risulta oltremodo chiaro che il legislatore ha dovuto disciplinare i casi di simultanea pendenza proprio perché la sussistenza di una procedura esecutiva su alcuni o tutti i beni del sovraindebitato non preclude affatto l’apertura della liquidazione come ipotizzato dal creditore reclamante.
Nel caso in questione, peraltro, la contestazione del reclamante si appalesa ancora più infondata se si considera che ambedue i giudici, proprio allo scopo di limitare le spese di procedura hanno autorizzato ambedue i liquidatori a subentrare nella procedura esecutiva immobiliare n° xxx/2016 RGE per realizzare in quella sede la vendita del bene”
La meritevolezza
“…a parte la verifica dell’assenza di atti in frode, la meritevolezza non è, nella liquidazione, un aspetto che va valutato inizialmente, ma deve essere esaminato al termine del quadriennio alla luce delle previsioni di cui all’art 14 terdecies per l’esdebitazione“.
Favor debitoris
“…il legislatore ha introdotto la normativa di cui alla legge 3/2012 proprio per dare la possibilità a individui economicamente differenti rispetto a quelli soggetti alle procedure concorsuali maggiori di provvedere, nei limiti della loro residue possibilità, al soddisfacimento dei propri creditori, e ciò, soprattutto, nell’auspicato fine di dare a tali soggetti la possibilità futura di tornare in bonis (fresh start, effetto esdebitatorio), con una procedura, peraltro, più snella in cui viene garantita una sostanziale par condicio (che spesso non è consentita in sede esecutiva)“.
Buona lettura
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